I temi di NT+Modulo 24

Realizzo controllato, la strada del conferimento con incremento delle sole riserve patrimoniali

Le risposte a interpello 4 e 5 del 2023 diffuse dalle Entrate affrontano i casi delle operazioni di riorganizzazione societaria

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di Leo De Rosa e Alberto Russo

A conferma della centralità delle operazioni straordinarie, l’agenzia delle Entrate è intervenuta, già nei primi giorni del 2023, con due risposte a interpello, n. 4 e n. 5 (si veda il precedente articolo «Conferimento partecipazioni, pesa l'attivo della società») relative a complesse riorganizzazioni societarie con conferimenti di partecipazioni in regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis del Tuir.

Tale norma estende il regime ai conferimenti di partecipazioni di "minoranza qualificata" e consente di aggregare il patrimonio imprenditoriale, sotto il controllo di più holding riferibili ai diversi soci fondatori. Nella risposta n. 4, viene analizza la seguente fattispecie:

• Alfa è una holding, facente capo ad un gruppo imprenditoriale, partecipata da tre soci persone fisiche A, B e C;

• i soci A e B conferiscono le rispettive di partecipazioni in Alfa a favore delle rispettive top holding unipersonali in regime di realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis del Tuir;

• l’incremento di patrimonio netto delle conferitarie [in contropartita delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento] si rifletterà in un incremento di sole riserve, senza aumento di capitale (e quindi senza perizia ex articolo 2465 del Codice civile);

• il socio C, non interessato alla riorganizzazione, intende cedere la propria partecipazione in Alfa alle due top holding, previa rivalutazione ex Legge 448/2001.

Poiché Alfa (società scambiata) è una holding, l’articolo 177, comma 2-bis impone che le percentuali minime di qualificazione [diritti di voto superiori al 20% o partecipazione al capitale superiore al 25%, con percentuali ridotte al 2% e 5% per le società quotate] siano verificate per tutte le società indirettamente partecipate tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo. L’Agenzia, innanzitutto, chiarisce che tutte le società svolgenti attività commerciale ricadono nella verifica, comprese le società di gestione immobiliare. Ciò in quanto la norma richiama la nozione ampia di commercialità di cui all’articolo 55 del Tuir e non la definizione dell’articolo 87 valevole ai fini Pex.

L’Agenzia, inoltre, conferma che:

• la cessione delle partecipazioni inferiori alle soglie minime da parte della società scambiata-holding in favore delle conferitarie non costituisce un’operazione abusiva, in quanto finalizzata ad eliminare le cause ostative all’applicazione del 177, comma 2-bis;

• non devono essere considerate le partecipazioni in consorzi, in quanto, pur svolgendo attività d’impresa commerciale non rivestono forma giuridica delle società.

Con riferimento alle modalità tecniche del conferimento, con incremento di sole riserve patrimoniali, senza aumento di capitale, l’Agenzia non solleva specifici profili di abuso.

L’Agenzia si sofferma, infine, sulla cessione della partecipazione, previa rivalutazione, da parte del socio non interessato alla riorganizzazione. Storicamente tale compravendita è stata osservata con “diffidenza” dall’Amministrazione Finanziaria, in quanto potenzialmente volta a realizzare un «indebito» risparmio d’imposta, ottenuto azzerando la plusvalenza attraverso il beneficio della rivalutazione, rispetto al recesso, cosiddetto «tipico», che, generando un reddito di capitale, non consente di beneficiare degli effetti della rivalutazione.

L’Agenzia, invece, non rileva profili di indebito risparmio d’imposta, concentrandosi in modo particolare sugli obiettivi di disinvestimento del socio uscente e, più in generale, sulla riorganizzazione dei soci acquirenti intenzionati a continuare l’attività, aggregando il patrimonio aziendale, ciascuno sotto le rispettive top-holding.

L’agenzia delle Entrate sembra, dunque, cogliere sia gli obiettivi di disinvestimento sottesi alla disciplina della rivalutazione, sia gli obiettivi di riorganizzazione e ricambio generazionale sottesi al regime dei conferimenti ex articolo 177 del Tuir. Si auspica un’ulteriore apertura volta a confermare:

• la legittimità delle operazioni propedeutiche realizzate non solo attraverso compravendite o atti realizzativi, ma anche operazioni straordinarie fiscalmente neutrali;

• l’esclusione dalla verifica delle soglie minime di qualificazione per le partecipazioni indirette in società cooperative, società consortili ed in generale per le partecipazioni residuali detenute per finalità di investimento di liquidità;

• la possibilità di applicare il regime del realizzo controllato anche in assenza di aumenti di capitale da parte delle conferitarie.

Questa apertura darebbe impulso a molte operazioni di riorganizzazione, ad oggi bloccate, nel pieno rispetto della ratio della normativa sui conferimenti in realizzo controllato.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Operazioni Straordinarie del Gruppo 24 Ore.
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