Reati tributari, con interessi e sanzioni i sequestri rischiano il raddoppio
I sequestri nei reati tributari rischiano di raddoppiare di valore perché, secondo il più recente orientamento della Cassazione ( sentenza 267/2018 , si veda il Quotidiano del Fisco del 10 gennaio scorso ), nel risparmio conseguito dal contribuente devono essere compresi non solo le imposte evase ma anche interessi e sanzioni. Di conseguenza, la misura cautelare va commisurata alla totalità delle somme dovute e non soltanto alla maggiore imposta.
Dinanzi a una contestazione di un reato tributario, la Procura già nel corso delle indagini preliminari, può disporre il sequestro finalizzato alla successiva confisca obbligatoria per i reati tributari, in caso di mancato pagamento delle somme dovute. La questione sollevata dal recente intervento della Cassazione, concerne l’importo sul quale può essere posto il vincolo reale. Secondo i giudici di legittimità, in sintesi, il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come il mancato pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito dell’accertamento.
Di norma le Procure individuano nella sola imposta evasa il profitto del reato tributario. Innanzitutto, i reati tributari collegati al superamento di un soglia di punibilità fanno riferimento al concetto di «imposta evasa», definito come la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione (lettera f dell’articolo 1 del Dlgs 74/2000), ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi. Anche nei reati di omesso versamento si fa espresso riferimento all’imposta-ritenuta non versata superiore a un certo importo. Nessun cenno viene fatto alle sanzioni né agli interessi. Si tratta infatti di violazioni che si consumano evadendo o non versando le imposte, a prescindere dall’eventuale debenza di interessi e sanzioni del tutto ininfluenti ai fini del delitto.
L’unico illecito penale tributario in cui si fa cenno alle sanzioni è la sottrazione fraudolenta (ritenuto ormai reato di pericolo e non di danno) che sanziona colui il quale, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o Iva ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo a determinati importi, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni.
Appare evidente che il soggetto che commette un reato tributario (dichiarativo, omissivo, fraudolento) ha lo scopo di conseguire un’evasione di imposta e il profitto è rappresentato proprio da tale evasione e non di eludere le sanzioni tributarie (successive all’illecito).
Nella sottrazione fraudolenta invece lo scopo è quello di omettere il pagamento non solo delle imposte ma anche delle sanzioni e degli interessi: in tale ipotesi (ma non nelle altre) è pacifico che il profitto dell’illecito debba ricomprendere anche le sanzioni e gli interessi (cui ci si sottrae). Non a caso solo in questa fattispecie l’importo delle sanzioni e degli interessi concorre al calcolo dell’individuazione della soglia penale (50mila euro) e della aggravante (200mila euro). E infatti le Sezioni unite penali (sentenza 18374/2014), con riferimento al solo reato di sottrazione fraudolenta, hanno affermato che il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguente alla consumazione del reato e quindi può includere anche interessi e sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario. Vi è da sperare quindi che l’orientamento dei giudici di legittimità resti isolato e rivisitato al più presto.