Redditi di terzi da riattribuire di fronte a presunzioni gravi, precise e concordanti
L’articolo 37, comma 3 del Dpr 600/1973 attribuisce al contribuente i redditi apparentemente intestati a un soggetto terzo nel caso in cui, in forza di presunzioni gravi, precise e concordanti, lo stesso risulti esserne il titolare effettivo, senza discernere tra interposizione reale e fittizia e, di conseguenza, la sua attuazione non viene circoscritta alle mere operazioni simulate.
A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ ordinanza 5420/2018 , depositata in cancelleria il 7 marzo 2018.
Con atto registrato il 09/03/2001 un contribuente ha donato alle figlie un terreno edificabile del valore dichiarato di 120 milioni di vecchie lire le quali, con atto registrato il 30/07/2001, hanno venduto il terreno ricevuto in donazione a un soggetto terzo per il medesimo valore.
L’Ufficio, ritenuto che la donazione costituisse un mero atto interposto, ha tassato in capo contribuente, quale effettivo venditore, la plusvalenza prodotta ai sensi dell’articolo 67, lettera b) del Dpr 917/1986.
Contro l’atto impositivo il contribuente ha proposto ricorso in Ctp che è stato rigettato e in seguito appello alla Ctr che invece lo ha accolto.
Avverso la sentenza di appello l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo l’«Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 del Codice di procedura civile n. 5», nella parte in cui la Ctr ha affermato che «mancano elementi comprovanti l’elusione sostenuta dall’Ufficio».
A parere del Collegio di legittimità il ricorso è fondato. Non è controverso che l’Ufficio, a norma dell’articolo 37 del Dpr 600/1973, abbia imputato al contribuente il corrispettivo dell’alienazione del terreno edificabile, precedentemente oggetto di donazione, sul rilievo che l’interposto atto donativo era finalizzato all’azzeramento della plusvalenza realizzata dal reale venditore e apparente donante. A sostegno della propria tesi l’Ufficio aveva evidenziato il breve lasso temporale intercorso tra donazione e successiva vendita, l’identità del valore dichiarato nella donazione e del prezzo stabilito nella vendita e l’esistenza di una scrittura privata autografa con cui il contribuente si obbligava a vendere il terreno oggetto di donazione al medesimo soggetto che successivamente lo ha acquistato dalle figlie donatarie.
Per la Corte Suprema la motivazione della sentenza risulta insufficiente nella parte in cui omette di esaminare le prime due circostanza (breve lasso temporale tra i due atti e coincidenza tra valore dichiarato nella donazione e prezzo stabilito nella vendita) e contraddittoria nella parte in cui afferma che non vi è prova della identità del terreno sulla base della diversa indicazione della superficie, rimanendo invariata la particella o mappale costituente l’unità identificativa elementare.
La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio alla Ctr la quale dovrà applicare il principio per il quale l’articolo 37, comma 3 del Dpr 600/1973 imputa al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non viene limitata alle sole operazioni simulate (sezione 5, sentenza 15830 del 29 luglio 2016).
Cassazione, V sezione civile, ordinanza 5420 del 7 marzo 2018