Imposte

Regime di cassa, gestione a ostacoli

di Matteo Balzanelli e Giorgio Gavelli

Nel nuovo regime di contabilità semplificata, il criterio di cassa e quello di competenza si contendono diverse componenti reddituali. Esse, infatti, rilevano in base a criteri che a volte ricalcano quelli individuati dall'articolo 66 del Tuir e, in altre, quelli specifici dettati da altre norme.

Perciò gli operatori, per orientarsi, dovranno avere bene a mente la formulazione dell'articolo 66 del Tuir (e i chiarimenti della circolare 11/E/2017 ), scomponendolo così: nel primo periodo del comma 1 sono riportate le componenti che seguono il principio di cassa; nel periodo successivo, si trovano quelle che vanno per competenza; nei commi 2 e 3 sono richiamate tutte le specifiche disposizioni del Tuir che continuano a trovare applicazione e che contemplano a volte il regime di competenza e a volte quello di cassa.

Queste ultime, ad esempio ammortamenti e perdite su crediti, sono in sostanza immutate rispetto al passato, ma questo non significa che il regime risulti d'immediata comprensione. L'introduzione del criterio misto “cassa-competenza” provoca infatti conseguenze non facilmente sistematizzabili.

Si provi a pensare alla piccola impresa artigiana, i cui costi più importanti, per tipologia e peso, sono quelli correlati all'acquisto di beni e materiali utilizzati, per lavorazioni di terzi e per il personale dipendente: mentre le prime due categorie di costi rilevano per cassa, la terza rileva per competenza, venendo così a creare uno squilibrio (in)naturale tra le principali componenti che determinano il reddito dell'esercizio.

Da un lato si potrebbe sostenere che anche il regime dei professionisti è un regime misto di cassa/competenza. Dall'altro, tuttavia, si deve invece evidenziare che l’asimmetria, se così la vogliamo chiamare, va sommata a tutte le altre particolarità del regime semplificato, in larga parte non presenti nel reddito di lavoro autonomo.

Tra queste si possono annoverare le sopravvenienze, attive e passive, per le quali può trovare applicazione tanto il principio di cassa quanto quello di competenza, e questo in funzione del trattamento cui era stato sottoposto il componente originario.

Analogo discorso vale per le spese riconducibili all'articolo 108 del Tuir: nel caso di spese di natura pluriennale che, in quanto tali, vengono capitalizzate, la deduzione segue il criterio di competenza, mentre se non possono essere qualificate come tali (come avviene per le spese di pubblicità per effetto delle nuove regole sul bilancio), andranno spesate in funzione del principio di cassa.

Differenziato è anche il trattamento delle possibili variabili correlate ai beni strumentali: mentre la deduzione del costo d'acquisto, sotto forma d'ammortamento, e la rilevazione delle plus/minus in sede di cessione seguono il principio di competenza, le spese per il noleggio del bene, così come quelle di manutenzione, viaggiano per cassa. Insomma, una bella complicazione per un regime “semplificato”, oltre che un esercizio di memoria per gli addetti ai lavori.

Un’ulteriore anomalia è rappresentata dalle perdite su crediti. In caso di esercizio dell'opzione per l’“appiattimento” della rilevanza reddituale sulle registrazioni Iva (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973), ci si sottoporrebbe, secondo quanto sostiene l'Agenzia nella circolare 11/E/2017 , ad una “presunzione assoluta” secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. Tuttavia, la stessa Circolare al paragrafo 3.2.2, smentisce questo assunto, affermando che l'articolo 101, comma 5, del Tuir trova applicazione anche nel caso della predetta opzione (e, quindi, i ricavi “incassati per presunzione assoluta” possono essere stornati).

La gestione di queste differenze diventa ancora più delicata in fase di passaggio di regime. Infatti, va ricordato che si deve procedere al raccordo tra componenti già tassate/dedotte, evitando che si creino fenomeni di doppia rilevanza o salti d'imposta. Questo impone, nella sostanza, di storicizzare i dati facendo riferimento alle regole vigenti nel regime di provenienza.

Semplificata, le voci che formano il reddito di periodo

Agenzia delle Entrate, circolare 11/E/2017

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