Imposte

Retribuzioni convenzionali in crescita dell’1,7 per cento

Valori da utilizzare a fini contributivi e fiscali per i dipendenti all’estero

di Roberto Rocchi e Marco Strafile

Con il decreto interministeriale 23 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2022, sono state determinate le retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori operanti all’estero: incremento dell’1,7% rispetto al più contenuto 0,5% del 2021, effetto probabilmente connesso con la ripresa della dinamica inflattiva registrata nell’ultimo anno. Resta invariata la struttura delle tabelle in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.

Le retribuzioni convenzionali, secondo la legge 398/1987, devono essere utilizzate ai fini contributivi nel caso di assegnazioni di dipendenti in Paesi extracomunitari con cui l’Italia non ha stipulato accordi in materia di sicurezza sociale o con i quali sono in vigore convenzioni cosiddette “parziali” (che non contemplano, cioè, tutti gli eventi previsti dal sistema previdenziale italiano).

Con il messaggio 995/2012, l’Inps ha chiarito come l’assetto normativo riguardante il lavoro all’estero comporti l’estensione delle garanzie previste dalla legge 398 non solo ai dipendenti cittadini comunitari, ma anche a quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.

Secondo il disposto dell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, tali valori devono essere utilizzati anche ai fini fiscali per determinare «il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto» da lavoratori che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. Su tale aspetto si ricorda che di recente l’agenzia delle Entrate non ha ritenuto derogabile, ai fini dell’applicazione di tale regime fiscale, il requisito della territorialità della prestazione estera rispetto a situazioni di smart working eseguito in Italia a causa della pandemia in atto.

Le retribuzioni convenzionali sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei e vengono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto interministeriale.

Per alcune categorie di lavoratori, a ciascun livello di inquadramento corrisponde una retribuzione convenzionale imponibile, mentre per altri (operai e impiegati - dei settori industria, autotrasporto e spedizione merci - quadri, dirigenti e giornalisti) la stessa è collegata a una determinata fascia retributiva.

Al fine di individuare la retribuzione convenzionale su cui applicare i contributi e le imposte occorre considerare quanto segue:

1. per gli operai e gli impiegati (a eccezione di quelli appartenenti ai settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”) il valore forfettario (unico per ciascuna categoria di inquadramento) è determinato collocando il lavoratore nella rispettiva qualifica settoriale prevista nella specifica tabella allegata al decreto;

2. per gli operai e gli impiegati dei settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”, per i quadri, per i dirigenti e per i giornalisti, esistono fasce di retribuzione nazionale a ciascuna delle quali corrisponde un reddito di riferimento. In tal caso, prima di individuare l’imponibile convenzionale, occorre verificare in quale fascia retributiva si posiziona il lavoratore, in relazione al proprio livello stipendiale. Sul punto l’Inps, nelle circolari di commento ai decreti di fissazione delle retribuzioni convenzionali (ad esempio circolare 72/1990) , rinvia al parere espresso dal ministero del Lavoro secondo cui, nel determinare la retribuzione nazionale (al fine di individuare la fascia reddituale di pertinenza), occorrerebbe non considerare quegli emolumenti (come l’indennità estero, per esempio) erogati in funzione dell’assegnazione all’estero.

In base all’articolo 3 del decreto 23 dicembre 2021, è prevista la frazionabilità giornaliera degli imponibili forfettari, utilizzando il divisore convenzionale 26, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese.

L’articolo 4, infine, stabilisce che sui medesimi valori di riferimento vada liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.

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