Rileva la quota di competenza
È tutt’altro che raro che un investimento richieda pianificazione e analisi preliminari, che ne costituiscono onere accessorio e che si svolgono in un arco temporale che travalica l’esercizio. In via generale, l’Oic 16 disciplina le modalità con cui tale circostanza debba essere rappresentata. I costi sostenuti nelle fasi preliminari trovano collocazione per le immobilizzazioni materiali in B.II.5, per essere attratti solo nel momento in cui il bene entra in esercizio nella corrispondente e definitiva voce di bilancio (Oic 16, paragrafo 31).Procedendo con ordine, dal punto di vista definitorio gli oneri accessori sono costi originati dalle risorse, interne od esterne, richieste sia dalle attività preliminari rispetto all’investimento vero e proprio, tra cui la progettazione, la verifica tecnica e di fattibilità, ed anche le elaborazioni peritali nei casi di cui alla circolare 4/E del 30 marzo 2017, e da talvolta significativi lavori preparatori, sia dalla fase finale di realizzazione e messa in esercizio, quali l’importazione, il trasporto, l’installazione ed il collaudo.
La quantificazione dell’importo capitalizzabile segue le regole ordinarie, per cui gli oneri relativi alle fasi preliminari e preparatorie possono essere capitalizzati nei limiti della quota di competenza dell’esercizio, in una configurazione di costo depurata dei contributi pubblici deliberati, secondo una delle impostazioni ammesse (Oic 16, paragrafo 88), ed eventualmente integrata della componente ragionevolmente attribuibile degli oneri finanziari, che i paragrafi 41-44 dell’Oic 16 accuratamente disciplinano, per evitarne utilizzi imprudenti.
Ogni qualvolta le fasi preliminari dell’investimento interessino l’esercizio precedente al completamento, e siano nel contempo verificate le condizioni necessarie alla capitalizzazione, è facoltà della società rappresentare la quota già realizzata collocandone in B.II.5 l’importo di competenza. Si immagini che nel 2016 siano stati realizzati studi di fattibilità per un nuovo impianto produttivo, cui avessero contribuito personale interno e consulenti esterni, rispettivamente per 100 e 200. Si immagini anche che la società abbia richiesto ed ottenuto un contributo pubblico pari al 30% di tali oneri ed abbia beneficiato di un finanziamento di scopo. Nella misura in cui il progetto prosegua, e non abortisca, la società potrà capitalizzare nel 2016 un importo pari ai costi sostenuti (300), eventualmente dedotta la quota di contributi riconosciuti (90, cioè 300 x 30%). Ipotizzando che la società abbia utilizzato, il 30 giugno 2016, il finanziamento di scopo per 150, corrispondendo un acconto sulle consulenze, potranno essere capitalizzati gli oneri finanziari maturati, pari ad 1,5 (150 x tasso 2% x sei mesi). Solo dal completamento dell’investimento, nel 2017, decorrono ammortamenti e connessa agevolazione, determinati sul costo dell’investimento, rappresentato in B.II.2, cui sono attratti gli oneri accessori precedentemente collocati in B.II.5.