Rimborso Iva, sì al diniego dopo la decadenza
Questa regola incontra un solo limite: il controllo sui crediti oltre i termini non può condurre a negare il rimborso per sottostima dell'imposta dovuta
La sentenza n. 628/2/2022 della Ctr Torino conferma che il credito Iva può essere contestato oltre il termine di decadenza del potere di accertamento. Questa regola incontra un solo limite: il controllo sui crediti oltre i termini non può condurre a negare il rimborso per sottostima dell'imposta dovuta.
La vicenda contenziosa prende le mosse dall’emissione di un provvedimento di diniego del rimborso del credito Iva relativo all’anno 2005, non più accertabile. L’Ufficio negava il rimborso per carenze probatorie a supporto della spettanza del credito. La società impugnava il provvedimento, eccependo, tra l'altro, la decadenza dalla potestà accertatrice, stante l'intervenuto decorso del termine previsto dall'articolo 57 Dpr 633/72.
Nei giudizi di primo e secondo grado, le Ct adite confermavano la bontà dell’eccezione preliminare, riconoscendo che il credito doveva ritenersi «consolidato» qualora l’Ufficio avesse inutilmente lasciato decorrere il termine decadenziale. Cosicché, i Giudici di merito davano continuità all’indirizzo secondo cui il credito d’imposta si “cristallizza” allo scadere dei termini di accertamento (Cass. nn. 8460/2005 e 9339/2012).
Tuttavia, giunta la vicenda in Cassazione, le ragioni dell’Ufficio hanno trovato accoglimento. I giudici hanno rilevato che in tema di rimborso d'imposte, l’Agenzia può contestare il credito esposto nella dichiarazione anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento, atteso che essi operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti.
Principio questo confermato dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 21765/2021, richiamata dalla Ctr, secondo la quale: «l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento».
Sul versante della prova, il giudice di rinvio ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta ai fini del diritto al rimborso. Su queste basi, ha dichiarato la legittimità del diniego di rimborso. La netta apertura della giurisprudenza verso il riconoscimento del potere di contestare il credito tributario oltre i termini decadenziali si pone nel solco di un più generale indirizzo, già manifestato con la pronuncia delle Sezioni unite n. 8500/2021 in tema di oneri pluriennali, che di fatto depotenzia l’istituto della decadenza dall’attività di controllo. È invero auspicabile il raggiungimento di un bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, rispettoso dei principi di legittimo affidamento, certezza e stabilità dei rapporti giuridici, che oggi appare, invece, nettamente squilibrato in favore del Fisco.