Rottamazione ruoli con condanna alle spese del contribuente
Dopo i primi pronunciamenti sulla
La decisione è - a quanto risulta - tra le prime di merito e segue l’orientamento più rigoroso espresso dalla Suprema corte sul punto sebbene non siano mancate decisioni contrarie della stessa Cassazione. Va da sé che nelle more di un orientamento definitivo, si spera favorevole al contribuente, sia prudenziale concordare con l’ufficio la compensazione delle spese
Con la recente ordinanza 8377/2017, i giudici di legittimità avevano affermato che la parte rinunziante, in virtù dell’adesione alla rottamazione, deve essere condannata alle spese di lite, in considerazione della sua soccombenza virtuale. Con un’altra precedente ordinanza (5497/2017) i medesimi giudici di legittimità erano giunti a conclusioni differenti. Nell’occasione, dinanzi alla definizione dei carichi proposta dal contribuente, era stata dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese. La Cassazione, sul punto, si era limitata a rilevare che alla luce «dell’esito della lite» si ravvisava la necessità di compensare le spese. In tale circostanza, quindi, la scelta del contribuente non era stata ritenuta «causa di estinzione» tale da condannarlo alle spese.
Ora la decisione della Ctp di Reggio Emilia che trae origine da due cartelle di pagamento con cui era preteso il contributo unificato tributario ritenuto insufficiente. I provvedimenti sono stati impugnati dinanzi la Ctp perché ritenuti illegittimi sotto diversi profili. Nelle more dell’udienza, la contribuente ha aderito solo per una delle due cartelle impugnate alla rottamazione, rinunciando contestualmente al relativo ricorso.
Il collegio ha, innanzitutto, rilevato che nel processo tributario il valore della lite va determinato per ciascun provvedimento anche in appello, con la conseguenza che lo scaglione di riferimento del contributo unificato va verificato non in base alla somma complessiva di tutti i valori di lite, ma considerando ciascun atto impugnato. Nel caso specifico, quindi, la segreteria della commissione aveva correttamente determinato il contributo.
Circa poi le spese di lite, i giudici emiliani hanno rilevato chedevono seguire la soccombenza, sebbene per una delle due cartelle impugnate, sia solo virtuale. In conseguenza, infatti, della rinuncia al ricorso per l’adesione alla definizione dei ruoli, la causa è stata dichiarata estinta, ma ciò nonostante il collegio ha valutato la fondatezza o meno delle ragioni della ricorrente. In altre parole, poiché in assenza della definizione agevolata dei ruoli, la Ctp avrebbe respinto le doglianze della contribuente, l’ha condannata alle spese.
Ctp Reggio Emilia, sentenza 143/02/2017