Adempimenti

Scambio dati, invio entro il 20 giugno per i soggetti non residenti

di Dario De Santis

Conti finanziari italiani da comunicare anche se detenuti da persone fisiche non residenti per il tramite di «entità non finanziarie passive» ovvero attraverso società, trust, fondazioni (ovunque residenti) il cui reddito lordo è costituito per più del 50% da «passive income» quali, ad esempio, i dividendi, gli interessi e le royalties transitati sui conti in oggetto.

Le prossime comunicazioni dei dati relativi a tali conti, e le omologhe informative che riceverà la nostra Amministrazione finanziaria relativamente ai dati dei conti esteri intrattenuti dai soggetti residenti, rappresentano quindi il principale baluardo nella lotta contro il riciclaggio internazionale e l’evasione fiscale, anche nell’ottica di contrastare gli schemi elusivi spesso realizzati attraverso strutture societarie interposte.

Sia gli Stati Uniti che l’Ocse hanno elaborato due distinti standard per lo scambio automatico di informazioni (il Fatcaed il Crs), che prevedono l’obbligo reciproco per le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti di scambiarsi automaticamente le informazioni relative ai conti detenuti da soggetti residenti nei rispettivi territori.

In ambito europeo, gli Stati membri hanno adottato la Direttiva 2014/107/Ue (cosiddetto Dac2) con la quale è stato rafforzato lo scambio automatico di informazioni tra i Paesi membri secondo lo schema Ocse. A tal riguardo, la legge 18 giugno 2015, n. 95, oltre a ratificare l’accordo Facta(implementato con il decreto ministeriale 6 agosto 2015 e relativi provvedimenti attuativi), ha introdotto le disposizioni relative agli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni in conformità allo standard Ocse (implementate dal Dm 28 dicembre 2015 e relativi provvedimenti attuativi).

Quanto alla normativa Ocse/Ue, che ricalca quella statunitense sopra menzionata, vale segnalare come il provvedimento attuativo 125650/2017 (recentemente modificato dal provvedimento n. 87319/2018) individui in primis le categorie di soggetti obbligati alle comunicazioni, nel cui ambito rientrano, tra gli altri, le banche, Poste italiane, Sim, Sgr, Oicr, imprese di assicurazione, società fiduciarie, comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri.

Tali soggetti saranno, quindi, obbligati a trasmettere alle Entrate per il successivo inoltro alle Autorità estere, entro il prossimo 20 giugno (31 maggio per la comunicazione Fatca), i dati relativi ai rapporti intrattenuti da persone fisiche o giuridiche non residenti e dalle menzionate entità non finanziarie passive controllate da persone fisiche non residenti. In merito al perimetro dei dati che dovranno essere indicati nella comunicazione annuale, questa deve contenere, tra gli altri, i dati anagrafici, il numero di conto, il saldo o il valore del rapporto, oltre a specifiche indicazioni per i conti di custodia, tra cui l’importo lordo degli interessi, dividendi o altri redditi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno. Notevoli passi in avanti sono stati quindi compiuti nella lotta all’evasione internazionale, naturalmente affinché il cerchio si chiuda occorre l’effettiva collaborazione anche degli intermediari finanziari esteri, e delle relative Autorità nazionali, e un incremento del numero di Stati coinvolti nello scambio automatico di informazioni.

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