Scambio di informazioni anche per gli Apa sui prezzi di trasferimento con Paesi terzi
L’introduzione dello scambio automatico tra Stati membri e con la Commissione europea dei ruling preventivi transfrontalieri e degli Advance pricing agreements (Apa) in materia di prezzi di trasferimento stipulati in Italia (Dlgs 15 marzo 2017, n. 32 che modifica il Dlgs 4 marzo 2014, n. 29 in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, attuativo della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011), porta con sé anche obblighi di scambio di Apa bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi extra-UE, seppure con determinate peculiarità (comma 1-quinquies dell’articolo 5 del Dlgs 29/2014).
Tali Apa bilaterali o multilaterali non saranno oggetto di scambio automatico nel caso in cui l’accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l’Apa, non ne consenta la divulgazione a terzi. Tuttavia, in tali casi, saranno scambiate automaticamente con gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le seguenti informazioni alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all’emanazione dell’Apa:
a) identificazione della persona, diversa da una persona fisica, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;
b) sintesi del contenuto dell’Apa, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni, fornita in termini astratti, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico;
c) date di emanazione, modifica o rinnovo dell’Apa;
d) data di inizio del periodo di validità dell’Apa, se specificata;
e) data di conclusione del periodo di validità dell’Apa, se specificata;
f) tipo di Apa concluso;
g) importo dell’operazione o della serie di operazioni dell’Apa, qualora vi si faccia riferimento nell’Apa stesso;
h) descrizione dell’insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso;
i) identificazione del metodo utilizzato per la fissazione dei prezzi di trasferimento o per determinare il prezzo di trasferimento stesso;
j) identificazione degli altri eventuali Stati membri che possono essere interessati dall’Apa;
k) identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri eventuali Stati membri che possono essere interessate dall’Apa, indicando a quali Stati membri le persone interessate sono legate;
l) indicazione che le informazioni comunicate si basano sull’articolo 8-bis, paragrafo 3, secondo comma.
Saranno invece oggetto di scambio spontaneo di informazioni (articolo 9 della direttiva 2011/16/UE) gli Apa bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento, qualora l’accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l’Apa ne consenta la divulgazione e l’autorità competente del Paese terzo autorizzi la divulgazione delle informazioni.
Non è chiaro cosa accada laddove l’accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l’Apa ne consenta la divulgazione, ma l’autorità competente del Paese terzo non autorizzi la divulgazione delle informazioni. In tal caso, dovrebbe ricadersi nella disciplina prevista per i casi in cui l’accordo fiscale internazionale non consente la divulgazione ai terzi e, pertanto, dovrebbero essere oggetto di scambio le informazioni sopra elencate.