Scomputabili anche gli importi diversi da quelli dovuti a titolo provvisorio
Gli importi versati a altro titolo rispetto a quelli dovuti a titolo provvisorio in pendenza di giudizio sono scomputabili dalle somme per la definizione della lite fiscale pendente. In questo caso, però, le somme versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la sanatoria, restano per sempre acquisite all’Erario e non sono rimborsabili. La conferma arriva dalla risposta 141/2019 dell’agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello.
Un contribuente aveva impugnato un avviso di recupero di un credito d’imposta. L’Ufficio, nel costituirsi in giudizio, aveva ritenuto l’inefficacia del ravvedimento operoso poiché eseguito contestualmente alla notifica dell’avviso di recupero. In pratica, il contribuente provvedeva a sanare le violazioni contestate con un Pvc avvalendosi dell’istituto deflattivo, riversando il credito d’imposta unitamente agli interessi e alla sanzione in misura ridotta.
L’istante, che intende avvalersi della definizione della lite, ha chiesto se è possibile scomputare le somme versate per il ravvedimento operoso, ovvero, versare le somme dovute per la definizione e richiedere il rimborso di quanto precedentemente pagato.
Nell’istanza veniva evidenziato, inoltre, che l’intera imposta era stata comunque corrisposta; anzi, gli importi versati risultavano, oltretutto, superiori a quelli necessari per definire la controversia tributaria.
In pratica è stato chiesto all’agenzia un parere in merito alla possibilità, nonostante la norma richiami tra le somme scomputabili solo quelle versate in pendenza di giudizio, di detrarre le somme versate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
L’amministrazione finanziaria accetta la soluzione prospettata dal contribuente ammettendo lo scomputo delle somme, anche se versate ad altro titolo, dall’importo lordo dovuto per la definizione agevolata.
Tuttavia, sottolinea il provvedimento, le somme eccedenti quanto dovuto per la sanatoria, indipendentemente dal titolo per cui sono state versate, non sono rimborsabili.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 141/2019