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Scontrini non emessi, sanzioni Iva non cumulabili con la sospensione dell’attività

Per l’Avvocato generale Ue la penalità non può essere doppia: il principio di proporzionalità richiede che la repressione dell’illecito sia parametrata all’entità della violazione stessa

di Giorgio Emanuele Degani

In caso di violazione degli obblighi di certificazione fiscale sostitutiva dei corrispettivi, la sanzione Iva deve essere proporzionata. E il contribuente non può essere destinatario di una duplice sanzione - una (tributaria) pecuniaria e l’altra (accessoria) relativa alla sospensione dell’attività commerciale - in quanto la repressione dell’illecito va appunto parametrata e graduata all’entità della violazione commessa.

Questo è il parere reso dall’Avvocato generale della Corte Ue nella causa C-733...