Sì alla mini-aliquota al 5% se l’attività è «nuova»
Sono tre i “paletti” da rispettare per il contribuente in regime forfettario che aspira alla riduzione a un terzo (5% anziché 15%) dell’imposta sostitutiva, e sono ancora quelli previsti dal comma 65 dell’articolo 1 della legge 190/2014, non modificata dalla legge di Bilancio 2019. I tre requisiti per avere lo “sconto” sono i seguenti.
1.Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della startup ora in regime forfettario (da calcolarsi con riferimento al calendario e non ai periodi d’imposta), attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare.
2.L’attività ora svolta (la start up) non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
3. In caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio (a cui l’agenzia delle Entrate aggiunge anche, in via interpretativa, il periodo in corso), non deve essere superiore al limite di 65mila euro (vale a dire a quelli “soglia” per applicare il forfait).
I chiarimenti si trovano nei documenti di prassi dedicati ai “minimi”, per cui tali situazioni rappresentavano vere e proprie regole d’accesso (circolari 17/E/2012, 59/E/2001 e 1/E/2001).
La prima limitazione non opera se si è partecipato a società inattiva o, comunque, con apertura della partita Iva senza alcun concreto svolgimento di attività. Nessun problema se, nel triennio passato, si è stati associati in partecipazione di solo lavoro, socio accomandante “senza deleghe” (circolare 59/E/2001) o socio di società di capitale non trasparente. Disco rosso per chi è stato collaboratore familiare, mentre le prestazioni occasionali non dovrebbero costituire un ostacolo.
Per quanto riguarda la “mera prosecuzione”, le ipotesi escluse - secondo le Entrate - sono quelle caratterizzate dalla continuità sostanziale con quanto già svolto in precedenza, ad esempio perché esercitate nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente. In passato le Entrate hanno riconosciuto l’irrilevanza a questi fini di contratti di collaborazione o a tempo determinato, almeno in tutte le ipotesi in cui tali contratti non abbiano “coperto” oltre la metà del triennio anteriore all'inizio dell’attività.
Con la recente risposta all’interpello 72/2018, l’Agenzia ha consentito l’applicazione della percentuale ridotta (per un ulteriore anno) a un “minimo” che ha iniziato l’attività nel 2014 e dal 2018 ha scelto di transitare al forfait.