Società agricole, per la tassazione catastale vale il comportamento concludente
Le società di persone, le Srl e le società cooperative agricole possono optare per la tassazione catastale, di cui all’articolo 32 del Tuir, tramite comportamento concludente fiscale, possono partecipare al consolidato nazionale, ma non posso beneficiare delle eccedenze Ace delle altre società del «gruppo». Può essere rateizzata la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili, se posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, ma l’eccedenza di interessi passivi, rispetto al Rol, determinata in esercizi precedenti all’opzione per il regime catastale, non può essere utilizzata nei periodi in cui vige tale regime speciale di determinazione del reddito.
Questi, in sintesi, tutti i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate attraverso la corposa risoluzione 28/E dell’11 aprile scorso, in tema di società agricole.
È stato innanzitutto chiarito che l’opzione per il regime catastale va esercitata, come stabilito dal decreto 213/2007, attuativo della legge 296/2006, che prevede la possibilità di utilizzare il regime catastale anche per le società di persone, Srl e società cooperative agricole, con le modalità di cui al Dpr 442/1997, ossia anche attraverso «comportamenti concludenti del contribuente».
Quindi in presenza di una società agricola, tra quelle sopra indicate, che abbia determinato catastalmente, in sede dichiarativa, il reddito, pur non avendo esercitato esplicitamente l’opzione, può beneficiare del regime fiscale agricolo, ferma restando la sanzionabilità della mancata opzione stessa. Non è di ostacolo a tale conclusione il fatto che la società abbia stanziato in bilancio, ai fini civili, le imposte determinate sul reddito «ordinario», visto che prevale il comportamento concludente fiscale.
La risoluzione 28/E/2018 ha altresì evidenziato che la società a responsabilità limitata agricola, che utilizza la tassazione catastale, può anche optare per il consolidato nazionale, visto che l’articolo 3 del Dm 213/2007 stabilisce che anche durante l’utilizzo del regime fiscale catastale la società agricola continua a produrre reddito d’impresa.
Se da una parte, però, la Srl agricola può partecipare alla fiscal unit, dall’altra parte, considerato che le eccedenze Ace delle singole società facenti parte del consolidato possono abbattere il reddito di gruppo, come stabilito dal Dm 3 agosto 2017, si deve tenere conto che tale ultimo decreto letteralmente stabilisce che tale beneficio non si applica, tra le altre, alle società agricole «che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del Tuir». Pertanto, prima dell’utilizzo dell’eccedenza Ace della singola società, va scomputato dal reddito complessivo il reddito catastale.
Facendo notare, infine, che l’articolo 5, comma 3, sempre del Dm 213/2007, stabilisce, in deroga alle regole di determinazione catastale del reddito, che le società agricole determinano le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni immobili «secondo i criteri ordinari di cui agli articoli 86 e 101» del Tuir, e che, quindi, trova applicazione anche la rateazione in un massimo di 5 anni della plusvalenza stessa, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, la risoluzione 28/E chiarisce, altresì, che gli interessi passivi indeducibili, per incapienza del Rol in base all’articolo 96 del Tuir, non possono essere utilizzati negli esercizi in cui il reddito viene determinato catastalmente, ma eventualmente potranno essere utilizzati una volta che si dovesse fuoriuscire da tale regime.
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