Società captive «allineate» ai soggetti industriali
In base alle modifiche apportate all’articolo 83 del Tuir per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, si applicano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazioni in bilancio previsti dai principi contabili, con espresso rinvio alle disposizioni emanate per i soggetti Ias adopter.
Ciò sta a significare che, per le società captive si applica la normativa prevista per i soggetti industriali. Trattandosi di una interpretazione che si innesta su un quadro normativo preesistente la stessa troverebbe applicazione anche per i bilanci anteriori al 2016, con evidenti problemi di disciplina transitoria per le poste valutate fiscalmente in base alle disposizioni dettate per i soggetti finanziari. Le stesse problematiche si dovrebbero affrontare per le finanziarie di marca qualora si intendesse estendere a questi soggetti la ricostruzione interpretativa proposta dal ministero per le società captive.
Pertanto, per tutti gli altri soggetti che svolgono oggettivamente attività di natura finanziaria, ancorché non vigilata, valgono le soluzioni seguenti in tema di maggiorazione:
1) se si aderisce alla ricostruzione che vede nel bilancio di esercizio l’elemento identificativo del soggetto, la società o ente:
a) se applica il bilancio civilistico nella forma ordinaria ovvero semplificata, si troverebbe a non applicare le disposizioni dettate per i soggetti finanziari (in tema di svalutazione crediti e di interessi passivi)
b) se, invece, può e sceglie di utilizzare in via opzionale i principi contabili internazionali e adotta uno schema di bilancio che riproduce quello finora utilizzato, sembrerebbe soggiacere alle norme previste per gli intermediari finanziari. In tale caso è necessario prevedere alcuni accorgimenti che consentano di evitare il rischio di arbitraggi fiscali.
2) qualora invece si aderisca a una ricostruzione vicina a quella proposta nella risoluzione 33/E/2010 in cui si prescinde dallo schema di bilancio adottato dal soggetto e si ha riguardo solo all’attività effettivamente svolta, la società o l’ente finanziario sarebbe comunque soggetto alle norme dettate per gli enti creditizi e finanziari.
Anche in ambito Irap la qualifica di ente finanziario incide sia in termini di aliquota sia in termini di regole per la determinazione della base imponibile.
Per quanto concerne la percentuale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 del Dlgs 446/1997, l’aliquota ordinaria è pari al 3,9%, mentre per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo, l’aliquota dell’imposta in esame è pari al 4,65 per cento.
Ma ben più importanti risultano essere i riflessi in termini di base imponibile, atteso che per l’Irap, ancor più che per l’Ires, sussiste un principio di derivazione della base imponibile dal bilancio. Infatti, nel caso in cui il riferimento all’articolo 1 del Dlgs 87/1992 vada interpretato avuto riguardo al tipo di bilancio redatto dalla società, qualora la stessa adottasse lo schema di bilancio previsto dal codice civile nella forma ordinaria, ovvero, qualora sussistano i requisiti dimensionali agli articoli 2435-bis o 2435-ter del Codice civile e vi avesse interesse, essa si troverebbe a determinare la base imponibile in base all’articolo 5 del Dlgs 446/1997, con un valore della produzione pari a zero, atteso il tipo di attività svolta e quindi la pressoché assenza di ricavi ricompresi nella voce A) del conto economico.