Controlli e liti

Società di comodo, tre vie d’uscita dalla «trappola» delle non operative

Nel rigo RS116 confluiscono esclusioni, disapplicazioni e autodisapplicazioni. Resta il nodo delle cause automatiche: anche il 2021 è stato segnato dal Covid

Dopo l’abrogazione delle società di comodo in quanto in perdita sistematica, anche il regime delle società “non operative” (versante ricavi) necessita di una rivisitazione strutturale, visto che la disciplina risale a quasi trent’anni fa (legge 724/1994). Nell’attesa, anche quest’anno bisogna fare i conti con il prospetto nel quadro RS dei modelli. La partita per uscire dal range applicativo di questa presunzione si gioca nel rigo RS116, dove confluiscono esclusioni e disapplicazioni del regime delle società di comodo.

L’esclusione

Nel box «Esclusione» va indicato il codice che identifica una delle casistiche previste dal comma 1, articolo 30, della legge 724/1994. La causa va verificata sul periodo d’imposta interessato dalla dichiarazione (quindi sul 2021) e consente di uscire legalmente e integralmente dal regime presuntivo.

I soggetti virtuosi ai fini degli Isa (punteggio di affidabilità pari o superiore a 9) sono esclusi dal regime delle società di comodo; ma anche quest’anno per molti gli Isa sono disapplicati per effetto delle cosiddette distorsioni pandemiche. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di Isa disapplicati, «è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall’articolo 9-bis del decreto». Questo vale anche ai fini della fruizione del regime premiale, osservando il punteggio sulla media biennale 2020/2021.

La disapplicazione

Il box «Disapplicazione società non operative» scatta qualora ricorra uno dei presupposti individuati dai provvedimenti dell’Agenzia del 14 febbraio 2008 e dell’11 giugno 2012. Le cause di disapplicazione possono essere totali o parziali. In quest’ultima ipotesi, il prospetto va compilato senza tenere conto dei valori attinenti agli asset esclusi dal computo ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo.

Anche quest’anno molti si chiedono se, essendo il 2021 un periodo interessato dalla pandemia, si possano individuare delle cause automatiche di disapplicazione del regime delle società di comodo. Secondo l’Agenzia (interrogazioni parlamentari 5-06289 e 5-06627 del 2021) non sussisterebbero le condizioni per la «sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo e in perdita sistematica». Quindi le società interessate alla disapplicazione avrebbero dovuto presentare l’interpello alla Dre competente. Tale posizione continua a destare non poche perplessità, poiché il provvedimento dell’11 giugno 2012 dispone che non sono di comodo «le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; e aggiunge che «la disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo».

Nel 2020, per lo stato di emergenza da Covid, gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati differiti per tutti i contribuenti (articolo 60 della legge 27/20, di conversione del Dl 18/20). E poco convince la tesi secondo cui la causa di disapplicazione non sarebbe operativa perché l’articolo 5 della legge 225/1992 sarebbe stato abrogato dal Dlgs 1/2018. L’articolo 5 della legge 225/92, infatti, è confluito nell’articolo 24 del Dlgs 1/18, come confermato dal successivo articolo 47 del decreto. Inoltre, la disposizione è richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

L’autodisapplicazione

Un cenno all’autodisapplicazione del regime delle società di comodo, che si ottiene indicando 2 nelle caselle «Imposta sul reddito – società non operativa», «Irap» e «Iva» del rigo RS 116.

Con questo codice, evitando l’interpello disapplicativo, si dichiarano sussistenti le situazioni che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e dei valori minimi, autoqualificandosi come società operativa a tutti gli effetti (articolo 30, comma 4-bis, legge 724/94). L’autodisapplicazione può essere totale o parziale e quindi riguardare anche i singoli asset (si veda il principio di interpretazione n. 2 del modulo 24 Accertamento e riscossione). Trattandosi di motivi diversi da quelli che legittimano la disapplicazione legale del regime, in sede di controllo se ne dovrà dare ovviamente prova.

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