Contabilità

Società operative sottratte al regime Cfc

di Giacomo Albano

Società operative sempre fuori dalla disciplina Cfc, anche se residenti in Stati a fiscalità privilegiata. È quanto previsto dallo schema di Dlgs di recepimento della direttiva antiabuso (2016/1164, Anti-tax avoidance directive) che modifica il campo di applicazione dell’articolo 167 del Tuir.

La disciplina Cfc si applica con riferimento:

1) alle società localizzate in Stati extra Ue con regimi fiscali privilegiati, ovvero con tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana; per tali soggetti la tassazione per trasparenza scatta a prescindere dall’attività esercitata;

2) alle società localizzate in Stati (anche Ue) a regime fiscale non privilegiato, qualora siano assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella che avrebbero scontato in Italia e conseguano proventi qualificabili per più del 50% come passive income.

Nel primo caso, la tassazione per trasparenza può essere evitata al ricorrere di una delle due circostanze esimenti, ovvero il radicamento nello Stato di insediamento (prima esimente) e la mancata localizzazione del reddito in Stati black list (seconda esimente).

Per le Cfc localizzate in Stati white list, invece, la disciplina può essere disapplicata dimostrando che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Nello schema di Dlgs viene meno la distinzione tra Stati e territori a fiscalità privilegiata e ordinaria, in quanto in entrambi i casi è previsto che le regole Cfc si applicano se i soggetti controllati non residenti:

1) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.

2) oltre un terzo dei proventi rientra in una o più delle seguenti categorie di passive income:

a) interessi o redditi finanziari;

b) canoni o altro reddito generato da proprietà intellettuale;

c) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;

d) redditi da leasing finanziario;

e) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

f) redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti del gruppo.

È inoltre prevista una sola esimente, ovvero la dimostrazione che il soggetto controllato non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

La mera localizzazione della partecipata in uno Stato a regime fiscale privilegiato resta rilevante ai fini della tassazione integrale di dividendi e plusvalenza. A tal fine i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli Ue o See, si considerano privilegiati con requisiti diversi in caso di imprese controllate o meno:

a) in caso di imprese controllate, se l’impresa non residente è assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che avrebbe scontato in Italia;

b) in mancanza di controllo, se il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

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