Sopravvenienze non tassate nel concordato «indiretto»
I concordati preventivi in continuità aziendale “indiretta” sono equiparati a quelli liquidatori ai fini della detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti. L’importante chiarimento è giunto ieri dal ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera in risposta a un’interrogazione parlamentare (primo firmatario Tommaso Foti di Fratelli d’Italia). Se l’impresa debitrice cessa l’attività a seguito del trasferimento dell’azienda previsto dal piano di concordato in continuità, essa potrà usufruire della integrale esenzione delle sopravvenienze attive come previsto per le corrispondenti procedure liquidatorie.
Sopravvenienze e concordati
L’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir stabilisce che, nelle situazioni di crisi di impresa, non concorrono a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti generata dalle procedure concorsuali o dagli accordi di ristrutturazione con i creditori previsti dalla legge fallimentare. La detassazione è integrale, e non soggetta a condizioni, per i concordati fallimentari e per quelli preventivi “liquidatori”, mentre in caso di concordati “di risanamento” (oltre che negli accordi di ristrutturazione omologati e nei piani di risanamento attestati) la non imponibilità è limitata alla parte di sopravvenienza che eccede la sommatoria delle perdite di periodo e riportabili (senza considerare il tetto dell’80%), degli interessi passivi e dell’Ace. Questo differente trattamento vuole evitare che l’impresa in crisi possa, a seguito del risanamento, ottenere un duplice beneficio fiscale, aggiungendo alla detassazione delle sopravvenienze attive il mantenimento di perdite e altre deduzioni da utilizzare in compensazione dei redditi futuri.
Un dubbio che spesso si pone tra gli operatori (ostacolando l’attuazione dei piani di risanamento) riguarda l’esatta qualificazione dei concordati “di risanamento” ed in particolare se vi rientrino solo quelli in continuità diretta o anche quelli cosiddetti “indiretti”. Al quesito, che era stato indirizzato alle Entrate nel corso dell’ultimo Telefisco del 1° febbraio 2018, ha risposto ieri il Mef a seguito di interrogazione parlamentare.
Nella risposta si fa presente che, come pure indicato dall’interrogante, i piani concordatari con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis della legge fallimentare si possono articolare o su una prosecuzione diretta della attività da parte del debitore oppure sulla prosecuzione da parte di un soggetto terzo a cui il debitore (in concordato) cede o conferisce l’azienda.
Continuità diretta e indiretta
Nel primo caso non vi è dubbio che si applichi la disciplina dei concordati “di risanamento” con detassazione solo parziale delle sopravvenienze. Nel caso invece di concordati con continuità indiretta, chiarisce ora il Mef conformemente a quanto si era ipotizzato nel corso di Telefisco, è possibile l’equiparazione alle procedure liquidatorie qualora l’impresa debitrice, dopo aver ceduto o conferito l’azienda in esecuzione del piano di concordato, cessi la propria attività. La ratio della norma è infatti quella, sopra ricordata, di evitare che il soggetto che prosegue l’attività possa usufruire, oltre che della detassazione, anche della deduzione di perdite, interessi e Ace. Queste posizioni soggettive, però, non si trasferiscono alla società cessionaria o conferitaria (che prosegue l’attività), ragion per cui se con il concordato l’impresa debitrice (titolare di perdite, interessi e Ace) cessa di esistere, il rischio di duplicazione dei benefici non sussiste e scatterà l’assimilazione al regime dei concordati liquidatori. La detassazione dello stralcio dei debiti sarà, dunque, integrale, senza il rischio di emersione di materia imponibile che, in queste situazioni, potrebbe gravemente ostacolare il risanamento.
La risposta del Mef sul trattamento fiscale del concordato