Contabilità

Srl-Pmi, mano libera agli statuti sulle regole per le categorie di quote

di Angelo Busani

Scenari nuovi, rispetto al passato, per le Srl-Pmi (e, quindi, per il 99 per cento delle Srl) a seguito della normativa, contenuta nel Dl 50/2017 e nel Dlgs 129/2017, con la quale queste “piccole” società sono state equiparate alle grandi Spa sotto una pluralità di profili. Infatti, è consentito alle Srl-Pmi:

di suddividere il loro capitale in categorie di quote caratterizzate dall’attribuzione di diritti diversi;

di attribuire a tali categorie svariate limitazioni del diritto di voto;

di compiere operazioni sulle quote proprie (in sostanza, di acquistarle o di prestare assistenza finanziaria per il loro acquisto) in attuazione di piani di incentivazione di dipendenti, collaboratori e amministratori;

di effettuare l’offerta al pubblico di quote di partecipazione, anche attraverso il crowdfunding.

Si tratta di una controriforma del diritto societario rispetto a quella del 2003: allora il legislatore aveva operato per superare il sessantennale appiattimento della Srl sulla Spa, nel corso del quale la Srl era stata intuita come una specie di sorella minore. Oggi vi è invece una retromarcia: la Srl (che sia qualificabile come Pmi) può tornare a essere una piccola Spa. In sostanza, dal codice civile resta regolata una minima parte di Srl, e cioè quelle di grandissime dimensioni.

I notai sono in prima linea nell’interpretazione di questa disciplina. E così, dopo l’approfondimento che ne è stato fatto dal Consiglio nazionale del notariato (Studio n. 101-2018/I sul Sole 24 Ore del 28 maggio scorso) e gli orientamenti dei notai del Triveneto (Sole 24 Ore del 1° ottobre scorso) anche i notai di Milano hanno dettato nove massime (dalla 171 alla 179).

L’attenzione è concentrata sulla novità delle categorie di quote, concetto finora conosciuto solo con riferimento alle azioni di Spa. Ebbene, si tratta di quote di partecipazione al capitale sociale che possono:

non attribuire diritti di voto;

attribuire diritti di voto in misura non proporzionale all’entità della partecipazione al capitale sociale;

attribuire diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.

Secondo la massima 174, si rende legittima l’emissione da parte della Srl di quote a voto maggiorato o a voto multiplo, nonché la previsione, in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, della limitazione o dello scaglionamento del diritto di voto.

La massima 174 osserva che la percentuale di capitale sociale rappresentata da tali categorie di quote, così come il numero dei voti esprimibili da ciascuna quota e la misura della maggiorazione del voto ad esse spettante sono liberamente determinabili dallo statuto poiché, a differenza di quanto la legge stabilisce per la Spa, non trovano applicazione i limiti dell’articolo 2351, commi 2 e 4, del codice civile né il limite dell’articolo 127-quinquies del Tuf, vale a dire:

il divieto di emettere azioni di Spa il cui valore nominale ecceda la metà del capitale sociale;

il divieto di attribuire più di tre voti a ciascuna azione a voto plurimo emessa da società non quotata e il divieto di attribuire più di due voti a ciascuna azione di società quotata (che appartenga al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi).

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