Contabilità

Sul coefficiente scaffalature il parametro degli impianti

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di Franco Roscini Vitali

La contabilità si evolve, così come la tecnologia, sovente con riflessi anche dal punto di vista fiscale. È questa la considerazione che si può fare leggendo la risposta a interpello 408/2019, commentata sul Sole 24 Ore dell’11 e del 22 ottobre.

Tralasciamo il problema dell'iperammortamento per soffermarci sul coefficiente relativo all'ammortamento della componente dei magazzini autoportanti interconnessi ai sistemi gestionali, costituita dalle scaffalature che, a parere dell'Agenzia, sarebbe quello previsto per gli immobili.

I magazzini autoportanti sono strutture complesse, costituite in parte dalla componente immobiliare e in parte da quella più “tecnica”.

La prima preoccupazione del redattore del bilancio è il rispetto delle norme del codice civile, integrate sul piano tecnico dai principi contabili.

Con riferimento al problema in oggetto, il principio contabile Oic 16 prevede l'apposito paragrafo 69 relativo ai “Componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale”, precisando che, se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo.

Se, per esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita utile di durata inferiore di quella del relativo stabile o macchinario, il calcolo distinto dell'ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito.

Medesima previsione è contenuta nel principio contabile internazionale Ias 16 che fa l'esempio della fusoliera e dei motori di un aeromobile.

L'Oic 16, poi, con riferimento all'informativa contenuta nella nota integrativa, prevede che nella descrizione dei criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, devono essere indicati metodo e coefficienti d'ammortamento utilizzati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato.

Tutto questo, passando al lato tributario, dovrebbe essere accettato anche dal fisco, se per le varie componenti esistono, nel decreto del 1988, specifici coefficienti di ammortamento.

Dal punto di vista fiscale, gli esempi contenuti nell'Oic 16 e nello Ias 16 non aiutano, perché le tabelle di ammortamento non contengono specifiche aliquote per le singole componenti.

Nel caso dei magazzini automatizzati/robotizzati, scaffalature e quant'altro dovrebbero trovare, nel decreto citato, specifiche aliquote, risolvendo così anche l'aspetto fiscale.

Tuttavia, innanzi tutto si tratta di risolvere problemi di carattere tecnico, non sempre facili: l'Agenzia, nella risposta, precisa che le scaffalature in questione hanno natura “ibrida”.

Inoltre, sempre a parere dell'Agenzia, nei magazzini automatizzati autoportanti le scaffalature non hanno - come nei magazzini automatizzati “tradizionali” – soltanto una funzione “impiantistica” di asservimento agli impianti automatici di movimentazione, ma assumono anche la rilevante funzione “immobiliare” di sostegno della copertura e delle pareti del magazzino.

In sostanza, le scaffalature autoportanti svolgono un ruolo di “struttura portante” in quanto ad esse sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura dell'edificio; questo implica che, in mancanza di tali scaffalature, verrebbe a mancare anche il fabbricato, di cui esse costituiscono parte integrante e indispensabile.

Pertanto, se fosse così, si dovrebbe ricercare l'aliquota più pertinente per l'intera struttura produttiva (fabbricato e impianti) che, probabilmente, non è quella del fabbricato, ma dell'impianto, come evidenziato nella risoluzione 9/1285/85 che aveva esteso a tutto il magazzino robotizzato l'ammortamento del 17,50%, applicabile ai grandi impianti automatici: infatti, il magazzino costituisce un sistema unitario, non possedendo propria autonomia tecnico funzionale.

In definitiva, per i casi più complessi necessita un approfondimento tecnico, che deve partire da presupposti civilistico-contabili, per poi riverberare gli effetti sul lato fiscale.

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