Tax credit sugli aumenti di capitale da usare entro il 30 novembre
Il bonus non usato tempestivamente va perduto. Possibili ritardi dal completamento delle verifiche antimafia
Le società che hanno maturato il credito di imposta collegato all’aumento del capitale devono porsi il problema dell’utilizzo del bonus in tempi brevi. Infatti, la normativa di riferimento prevede l’utilizzo del credito esclusivamente in compensazione entro la data del 30 novembre 2021.
I presupposti del credito
L’articolo 26 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), poi parzialmente modificato dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), ha introdotto alcune misure destinate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (con ricavi del 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di euro), che hanno subìto una riduzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 ed hanno deliberato un aumento di capitale a pagamento.
Tra queste misure rientra il credito d’imposta per le società che aumentano il capitale (articolo 26, comma 8). In particolare, è previsto che, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
La società deve inoltre rispettare alcuni requisiti soggettivi (previsti dall’articolo 26, comma 2), ad esempio: essere in regola sotto il profilo fiscale, contributivo e delle normative in materia di edilizia, urbanistica, lavoro e prevenzione infortuni; non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019; non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011).
La richiesta e l’utilizzo del credito di imposta
L’istanza per il riconoscimento del credito va inviata telematicamente nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 2 novembre 2021 (provvedimento delle Entrate dell’11 marzo 2021, n. 67800/2021). Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, e previa verifica della correttezza formale dei dati ivi indicati, l’agenzia delle Entrate comunica alla società il riconoscimento (o il diniego) del credito e l’importo spettante.
La normativa prevede che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Il codice tributo è 6946 (risoluzione 46/E/2021).
Tuttavia, viene segnalato che in diversi casi le Entrate, pur comunicando il riconoscimento del credito, ne subordinano l’utilizzo al completamento delle verifiche antimafia. Verifiche che, a volte, tardano a concludersi, bloccando di fatto la possibilità di utilizzare il credito. Tale circostanza assume grande importanza in vista della scadenza del prossimo 30 novembre.
Con riferimento a tale scadenza, ad oggi non si registrano prese di posizioni ufficiali da parte dell’agenzia delle Entrate, ma non sembrano esservi dubbi sulla perentorietà del termine. Ciò vuol dire che, salvo eventuali modifiche normative, il credito d’imposta che a quella data risulterà non utilizzato andrà perduto. Tale conclusione è avvalorata dall’analogo trattamento riservato ad altre misure agevolative introdotte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Si pensi al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del Dl 34/2020), il cui utilizzo era previsto entro il 30 giugno 2021, pena la perdita del credito stesso (cfr. risoluzione n. 43/E/2021).
In questo contesto, forse sarebbe il caso di cominciare a ragione su un differimento del termine di utilizzo del credito d’imposta da rafforzamento patrimoniale, così da scongiurare il pericolo di perdere il credito per ritardi imputabili alle Entrate.
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