Tax credit librerie, istanze entro il 29 ottobre
Il credito di imposta è fissato nella misura massima di 20mila euro
È possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta librerie, per l’anno 2020, fino alle ore 12 del 29 ottobre 2021, esclusivamente mediante il portale messo a disposizione dal ministero della Cultura.
L’avviso è stato pubblicato sul sito del ministero. La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 commi 319-321 ha riconosciuto, a decorrere dall’anno 2018, un credito di imposta agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
● abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
● siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
● siano in possesso di classificazione Ateco principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
● abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinato dall’articolo 74, comma 1, lettera c) del Dpr 633/72 ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 del Dl 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Il tax credit è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione, al netto Iva, spese per mutuo, contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente, relativi ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio.
Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti, nei limiti dei tetti di spesa definiti. Il Dm 28 giugno 2021 rep. 226 ha incrementato, anche per il 2021, la dotazione complessiva a 18,25 milioni di euro.
Le disposizioni applicative sono contenute nel decreto interministeriale del Mibact, di concerto con il Mef, rep. n. 215 del 24/4/2018.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
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