TELEFISCO/1 Regime di cassa con deduzione quinquennale delle spese rinviate
Per la determinazione del reddito delle imprese minori nulla cambia nella transizione dal criterio di competenza a quello di cassa relativamente ai costi e ai componenti positivi per i quali il contribuente, nei precedenti periodi d’imposta, per obbligo o per scelta, li ha rinviati agli esercizi successivi.
Le spese di manutenzione eccedenti il plafond, la cui deduzione è stata rimandata, sono deducibili in quote costanti nei successivi cinque periodi d’imposta anche per i contribuenti minori soggetti al regime di cassa. Così come il differimento della tassazione delle plusvalenze realizzate antecedentemente al 2016 concorre alla determinazione del reddito dei contribuenti semplificati per la frazione di quota imputabile ai singoli periodi d’imposta.
Sono questi i chiarimenti forniti a Telefisco 2018 dall’agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito con cui veniva chiesto il corretto trattamento fiscale da riservare, in occasione del passaggio da un regime di competenza ad un regime di cassa, ai componenti negativi o positivi la cui deducibilità, o imponibilità, è stata rinviata a periodi d’imposta successivi.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese in contabilità semplificata, salvo l’opzione per il regime ordinario, determinano il reddito secondo il principio di cassa.
Ciò comporta che il relativo reddito è calcolato dalla differenza tra quanto effettivamente incassato e le spese sostenute nello stesso periodo d’imposta.
Tuttavia, però, il sistema è sostanzialmente ibrido poiché, per espressa previsione normativa, la determinazione del reddito delle imprese minori soggiace anche agli ordinari criteri di competenza. È il caso, ad esempio, delle plusvalenze, delle sopravvenienze attive, delle quote di ammortamento dei beni materiali, dei canoni di leasing, delle spese per prestazioni di lavoro, in relazione alle quali l’imponibilità o la deducibilità segue il criterio di competenza.
Relativamente alle plusvalenze l’Agenzia conferma che la scelta del contribuente di rinviare la tassazione ai periodi d’imposta successivi al momento del realizzo rileva anche ai fini della determinazione del reddito in base al nuovo regime. Importanti sono anche i chiarimenti in relazione alle modalità con cui l’eccedenza delle spese di manutenzione e riparazione, rispetto alla quota deducibile, concorre alla formazione del reddito.
A questo proposito l’amministrazione ammette l’applicazione piena del criterio di cassa per la deducibilità delle spese di manutenzione sostenute nel periodo d’imposta, seppur nei limiti del 5% previsto dall’articolo 102 del Tuir. Analogamente a quanto affermato per l’imputazione delle plusvalenze rateizzate, anche le eccedenze delle spese di manutenzione antecedenti al 2016 potranno essere dedotte in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello di competenza. Per le Entrate quest’ultimo principio vale anche per la quota di spese eccedenti i limiti di deducibilità sostenute successivamente all’anno 2016.
Le risposte dell’agenzia delle Entrate/1
Le risposte dell’agenzia delle Entrate/2
Le risposte dell’agenzia delle Entrate/3