TELEFISCO/1 Società di persone escluse dalla derivazione rafforzata
Diverse e interessanti risposte da parte delle Entrate sono arrivate nel corso di Telefisco 2018 sul tema del principio di derivazione rafforzata per i soggetti che redigono il bilancio con le regole del Codice civile. In primo luogo citiamo quelle che hanno come oggetto i soggetti interessati o esclusi dalla nuova normativa, le quali si possono riassumere in tre punti:
la derivazione rafforzata non interessa le società di persone: l'Agenzia ha confermato la tesi che la dottrina maggioritaria (si veda Assonime nella circolare 14 del 2017) riteneva più in linea con le disposizioni normative e cioè che il principio di derivazione rafforzata non si applica alla determinazione della base imponibile Irpef delle società di persone. La risposta si limita a rispondere in modo sintetico alla domanda ma si ritiene che la stessa conclusione debba valere anche per gli altri soggetti Irpef che redigono il bilancio, ad esempio per le imprese individuali, in contabilità ordinaria;
la derivazione rafforzata si applica nel caso di stabili organizzazioni di società estere: l'Agenzia ha evidenziato che le branch sono soggetti Ires tenuti a redigere il rendiconto economico e patrimoniale secondo le disposizioni previste per le società residenti adottando i principi contabili che sarebbero applicabili se la società fosse residente in Italia (Ias/Ifrs o principi contabili nazionali a seconda di quanto previsto dalle norme interne) e quindi si rende applicabile il principio di derivazione rafforzata esteso;
una micro-impresa è sempre esclusa dalla derivazione rafforzata: viene chiarito che le micro-imprese (articolo 2435 ter del codice civile) sono comunque escluse dalle regole della derivazione rafforzata anche se rinunciano alle semplificazioni in termini di schemi di bilancio e di criteri di valutazione. Viene infatti evidenziato che si tratta di un'esclusione connessa alla ricorrenza in capo all'impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come micro-impresa. Quindi una micro-impresa che redige il bilancio in forma ordinaria e completa, in ogni caso deve applicare la derivazione semplice e quindi dovrà calcolare l'imponibile fiscale con tutte le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla disciplina Ires. La motivazione che viene data di tale scelta interpretativa è che, a livello civilistico, alle micro-imprese è sempre vietata la valutazione in bilancio al fair value dei derivati mentre questa risulta obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata.
Una interessante risposta è arrivata anche sul tema dei crediti e del costo ammortizzato. In particolare si tratta di una risposta che coordina le disposizioni dell'articolo 106, comma 1 del Testo unico relative al calcolo delle svalutazioni forfettarie e delle perdite deducibili con la disciplina civilistica del costo ammortizzato. In sostanza si arriva a concludere che tali svalutazioni e perdite devono essere effettuate partendo dal valore fiscale del credito che non è più necessariamente coincidente con il valore nominale o di acquisizione ma è quello che risulta dalla corretta applicazione del costo ammortizzato. Giustamente la risposta ha chiarito che ciò non vale nell'ipotesi di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi “significativamente” diversi a quelli di mercato con rilevazione di componenti a stato patrimoniale, in quanto si tratta di una ipotesi in cui, per effetto della sterilizzazione degli effetti fiscali introdotta dal Dm 3 agosto 2017, il valore nominale e il valore fiscale del credito continuano a coincidere in quanto le differenze imputate in stato patrimoniale non sono fiscalmente rilevanti.
Le risposte dell’agenzia delle Entrate/1
Le risposte dell’agenzia delle Entrate/2
Le risposte dell’agenzia delle Entrate/3
Guardia di finanza - Risposte Telefisco2018