Imposte

Terzo settore, bonus differenziati sugli immobili

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Imposte agevolate per i trasferimenti immobiliari e esenzione dal bollo sono solo alcuni dei benefici fiscali introdotti per gli enti no profit dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Codice terzo settore). Le agevolazioni, contenute nell’articolo 82 del Cts, sono in vigore già dal 1° gennaio di quest’anno per Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri e, a regime, saranno applicabili a tutti gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel Registro unico, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Misura del beneficio e condizioni per l’accesso variano in base al tipo di operazione posta in essere. Vediamo quindi in cosa consistono le nuove misure e cosa cambia dal punto di vista pratico rispetto al passato.

Per gli acquisti a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa (200 euro ciascuna) in presenza di due condizioni: i beni dovranno essere destinati all’attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale entro cinque anni dal trasferimento e l’ente dovrà rendere apposita dichiarazione in tal senso alla stipula dell’atto, pena il recupero dell’imposta in misura ordinaria e una sanzione del 30%, oltre interessi di mora (articolo 82, comma 4, del Cts). È il caso, ad esempio, di una cooperativa sociale che acquista un fabbricato da adibire a ricovero per persone con disagio. Anziché scontare le imposte sui trasferimenti in misura proporzionale (registro al 9%, ipotecaria al 2% e catastale all’1%), il trasferimento costerà alla cooperativa solo 600 euro, cui dovranno aggiungersi 35 euro per eseguire la trascrizione e 55 euro per la voltura (tasse ipotecarie e tributi speciali catastali). Nulla sarà dovuto a titolo di bollo (pari, in questi casi, a 230 euro), esente per tutti gli atti, i documenti, i contratti, le copie e gli estratti posti in essere dagli Ets (articolo 82, comma 5 del Cts).

Analoga agevolazione è prevista per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie degli enti del Terzo settore (comprese le operazioni di trasformazione, fusione o scissione): le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno in misura fissa ma senza alcuna particolare dichiarazione da rendere in atto (articolo 82, comma 3, del Cts). La disposizione estende a tutti gli Ets l’agevolazione attualmente prevista per le Onlus dalla normativa sul registro (articolo 11-bis della Tariffa parte I allegata al Dpr 131/1987), ampliandola anche alle ipocatastali, ed è particolarmente significativa per quanto riguarda i conferimenti fatti in sede di costituzione dell’ente. A prescindere dal bene conferito (denaro, crediti, immobili), infatti, l’atto sconterà solo 200 euro di imposta di registro (più ipotecaria e catastale in egual misura in caso di immobili), anziché le imposte proporzionali normalmente dovute per questi beni (3% per il denaro, 0,50% per i crediti, 9% per fabbricati e terreni edificabili, 15% per terreni agricoli), e non sarà soggetto a bollo.

Esenti da imposte sono invece i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli Ets. L’agevolazione, finora prevista solo in favore di Onlus e altre specifiche categorie di enti no profit (articolo 3 del Dlgs 346/1990), si applicherà in maniera generalizzata, a condizione che i beni o diritti ricevuti siano vincolati allo svolgimento dell’attività statutaria e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; il tutto, facendo risparmiare all’ente beneficiario le imposte sulle successioni e donazioni (dovute normalmente con aliquota dell’8%) e le ipocatastali se l’acquisto riguarda un immobile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©