Terzo settore, il Cndcec: meglio il collegio sindacale
Le norme di comportamento in consultazione: preferibile al sindaco unico
Pubblicate ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili le norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore. Il testo, che potrà essere consultato sul sito del Cndcec al fine di avanzare eventuali osservazioni entro il 27 marzo, delinea i principi deontologici che dovranno essere rispettati da tutti gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Più nel dettaglio le norme, pensate per il solo organo di controllo che non svolga attività di revisione legale ai sensi dell’articolo 31 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) e rivolte ai soli Ets diversi dalle imprese sociali, potranno costituire un punto di riferimento anche per coloro non iscritti nel predetto albo. Il ruolo degli organi di controllo è particolarmente delicato atteso che la nomina è obbligatoria per le fondazioni, per gli enti che costituiscono patrimoni destinati e per tutti quelli che superano per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti dimensionali previsti all’articolo 30 del Codice (attivo patrimoniale superiore a 110mila euro, ricavi superiori a 220mila euro e 5 dipendenti).
La composizione
Diversi gli spunti che emergono dal documento del Consiglio nazionale. Primo fattore da considerare riguarda la composizione dell’Organo. Sebbene l’articolo 30 del Cts preveda la possibilità per l’Ets di optare per un organo monocratico o collegiale, il Cndcec ritiene preferibile la seconda soluzione richiedendo che il presidente sia uno o l’unico dei componenti dotati dei requisiti di professionalità richiesti dall’articolo 2397 del Codice civile.
Va considerato, tuttavia, che per le realtà di piccole dimensioni l’utilizzo dell’organo monocrativo potrebbe snellire le procedure e i costi di gestione. Richiesta, ai fini della nomina di membro dell’Organo di controllo, l’accettazione in forma scritta, previa verifica da parte dello stesso dell’insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità o della conformità della nomina alle disposizioni previste dallo Statuto o da parte di precipue disposizioni di legge per associazioni e fondazioni che operino in particolari settori.
Al pari di quanto avviene nelle Spa (articolo 2397, comma 1) i membri dell’organo di controllo potrebbero essere anche associati dell’ente, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità ed indipendenza.
Il funzionamento
Altro aspetto concerne, invece, il funzionamento di tale organo che, in mancanza di precise regole, sarà dotato di una piena autonomia nell’organizzazione delle proprie attività. Con la conseguenza che, in caso di organo collegiale, si potrà prevedere un’articolazione diversificata delle attività al suo interno (attribuzione ad un componente di specifiche attività, da sottoporre successivamente al collegio).
Contemplata inoltre, la possibilità per i suoi membri di affidare a propri dipendenti o ausiliari l’espletamento di specifiche attività di controllo ed ispezione. In questo caso, tuttavia, chiunque se ne avvalga dovrà provvedere a dirigere e controllare l’operato.
Gli altri doveri
Sul fronte dei doveri posti in capo all’organo di controllo, accanto alla vigilanza sulla gestione dell’Ets si aggiungono ulteriori compiti. Quest’ultimo, infatti, sarà chiamato a monitorare il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’Ets, la correttezza del bilancio di esercizio e, per gli enti che vi sono tenuti, a dare atto dell’esito del controllo sul bilancio sociale. In alcuni casi dunque il controllo è determinante anche ai fini del mantenimento della qualifica di Ets.
L’organo di controllo, quando non incaricato anche della revisione legale, pertanto, sarà chiamato ad effettuare una verifica sintetica sul bilancio di esercizio al fine di constatare che questo sia redatto in conformità alla legge e allo statuto. In altre parole, secondo l’ordine, non avrà alcun dovere di accertare la verità, la correttezza e la chiarezza del bilancio.
Per quanto attiene, infine, al bilancio sociale l’organo di controllo sarà chiamato ad attestarne la conformità alle linee guida ministeriali senza però eseguire un controllo per accertarne la veridicità. Ciò non di meno spetterà al medesimo organo considerare se il suo contenuto non sia in linea con i dati riportati nel bilancio di esercizio.