Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono valutare i titoli non immobilizzati al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La norma, transitoria, di fatto concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del Codice civile e più in generale ai postulati di bilancio per i titoli iscritti nell’attivo circolante. Vediamone le modalità di applicazione.
Criteri di valutazione, il perimetro della deroga
Il Dl 73/2022, convertito con modifiche dalla legge 122/2022, introduce deroghe ai criteri di valutazione dei titoli nell’attivo circolante, con modalità attuative definite dall’Oic e applicabili anche per il 2024. In particolare, la disciplina relativa al 2024 è contenuta nel decreto ministero dell’Economia e delle finanze del 23 settembre 2024 a cui è seguito il Documento interpretativo 11 emesso dall’Oic.
Oggetto della disciplina sono “i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio...