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Nel terzo settore già operativi i limiti retributivi parametrati ai contratti collettivi

Per Aps e Odv tetto sui compensi agli assunti dal 3 agosto 2017 in poi

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di Marina Garone e Gabriele Sepio

Retribuzioni dei lavoratori del Terzo settore parametrate ai contratti collettivi, con deroghe limitate alla necessità di acquisire competenze in specifici settori di interesse generale. La nota 2088/2020 del ministero del Lavoro interviene a fornire alcuni chiarimenti in merito ai limiti per l’erogazione di retribuzioni e compensi da parte degli enti del Terzo settore (Ets), in vista dell’ istituzione del Registro unico nazionale (Runts).

Un primo parametro da rispettare riguarda il tetto del compenso erogabile, che per i lavoratori degli Ets non può essere superiore del 40% rispetto a quello previsto, per la medesima qualifica, dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative: retribuzioni più elevate si considerano, infatti, distribuzione indiretta di utili (articolo 8, comma 3, del Codice del terzo settore). Altro vincolo è rappresentato dalla necessità di contenere le differenze retributive tra i dipendenti all’interno di un rapporto uno a otto, calcolato sulla base della Ral (articolo 16 del Cts).

La nota del ministero del Lavoro interviene a chiarire la decorrenza e la portata applicativa di queste disposizioni. Sul primo fronte, il ministero specifica che i limiti retributivi sono già applicabili alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, in quanto l’operatività delle norme in questione non è legata alla messa in funzione del Runts. Tuttavia, in forza del principio di irretroattività della legge, i nuovi limiti non riguardano i rapporti di lavoro già in essere all’entrata in vigore del Cts (3 agosto 2017), ma solo quelli costituiti successivamente.

Le nuove regole non sono invece ancora applicabili, nel periodo transitorio, alle Onlus, alle quali continuano ad applicarsi fino al momento dell’abrogazione della relativa disciplina le disposizioni del Dlgs 460/1997, che prevedono una diversa soglia ai fini della distribuzione indiretta di utili (20%) e non contengono ulteriori vincoli in ordine alle differenze retributive.

Altra precisazione riguarda le possibili deroghe. Il limite del 40% rispetto alla retribuzione collettiva, infatti, può essere superato in ragione della necessità di acquisire specifiche competenze nei settori degli interventi sanitari, della formazione universitaria/post-universitaria e della ricerca scientifica. Sul punto, la nota chiarisce innanzitutto che l’indicazione di queste eccezioni è tassativa, senza possibilità per gli Ets di proporre interpello disapplicativo in relazione ad altri settori di interesse generale (facoltà prevista, invece, in relazione all’analogo limite dettato dalla disciplina fiscale Onlus).

Per fruire della deroga, in ogni caso, l’Ets dovrà contemplare nel proprio oggetto sociale l’attività di interesse generale menzionata dalla norma, documentando adeguatamente la sussistenza di un nesso funzionale tra il superamento del tetto retributivo e lo svolgimento della specifica attività.