Test su controllo e coordinamento degli enti del terzo settore: vale il Codice civile
Nella nota del Lavoro del 4 marzo le istruzioni sulla verifica per evitare iscrizioni incompatibili al Registro
Controllo, direzione e coordinamento degli enti del Terzo settore (Ets) con le regole del Codice civile ma previo adattamento. È quanto si ricava dalla nota 2243 del 4 marzo, comunicata a tutti gli uffici regionali, con la quale il Lavoro fornisce importanti linee guida da utilizzare in sede di verifica dei requisiti soggettivi degli enti che si iscriveranno al Registro unico. Si ricorda che il Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore o Cts) individua una serie di soggetti esclusi dal Terzo settore – quali amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro – precludendo l’accesso anche a tutti gli enti «sottoposti a direzione e coordinamento o controllati» dai suddetti soggetti (articolo 4, comma 2).
Proprio sulle nozioni di controllo, direzione e coordinamento si pongono i dubbi interpretativi. La ratio non è quella di negare tout court la partecipazione in un Ets, ma solo l’assunzione di una posizione di influenza dominante sugli stessi tale da condizionarne le scelte. Diventa quindi fondamentale individuare quali sono le situazioni in cui può scattare tale dinamica. Sul punto, il Cts ripropone quanto previsto per Onlus e associazioni di promozione sociale (articolo 10, comma 10, del Dlgs 460/1997 e articolo 2, comma 2, della legge 383/2000), senza definire i concetti di controllo, direzione e coordinamento. Tuttavia, come si legge nel documento di prassi, possono trovare applicazione le norme del Codice civile dettate in materia societaria, seppure “adattate” al panorama del Terzo settore.
Sul primo fronte, l’articolo 2359 del Codice civile distingue il controllo «di diritto» – in presenza di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale – e «di fatto» – in presenza di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o di vincoli contrattuali idonei in tal senso.
La prima ipotesi può verificarsi nel Terzo settore quando atto costitutivo o statuto riservano a uno o più soggetti «esclusi» (di cui all’articolo 4, comma 2) la maggioranza dei voti in assemblea o nell’organo amministrativo. Per loro struttura, infatti, negli Ets non si verifica una partecipazione al capitale. Più complessa è la verifica del controllo «di fatto», che può derivare da situazioni non contemplate nell’atto costitutivo/statuto. A tal fine, sarà necessario un accertamento caso per caso, anche con l’analisi di documenti interni all’ente, come i verbali degli organi amministrativi o i contratti stipulati.
Discorso simile per la direzione e coordinamento (articoli 2497 e seguenti del Codice civile), intesa come gestione o direzione unitaria dell’ente. Nel Terzo settore tale attività va verificata in concreto, valutando la presenza di elementi idonei a indicare la gestione da parte di un soggetto escluso. Un esempio è l’articolo 2497-sexies del Codice civile, che presume la direzione e coordinamento in presenza di enti tenuti al consolidamento dei bilanci o che comunque esercitano il controllo in base all’articolo 2359. Un’ipotesi di direzione e coordinamento è invece espressamente tipizzata per le imprese sociali nei casi in cui un soggetto, ad esempio, per previsioni statutarie o altre ragioni, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione.