Contabilità

Terzo settore, i commercialisti chiedono più coordinamento con le norme vigenti

di Gabriele Sepio

Maggiore chiarezza sul coordinamento delle disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts) con le norme attualmente vigenti, per agevolare i professionisti nella fase di prima applicazione della riforma. Questo uno degli aspetti principali su cui si sofferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili (Cndcec) nel documento contenente le proposte per la stesura dei decreti correttivi a conclusione dell’iter di riforma del Terzo settore .

Particolare attenzione viene dedicata al coordinamento delle previsioni civilistiche e fiscali in tema di rendicontazione finanziaria e predisposizione dei documenti contabili. Per eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sulla redazione del bilancio d’esercizio, il Cndcec suggerisce di specificare che esso è costituito, oltre che da stato patrimoniale e relazione di missione, dal rendiconto «gestionale» (e non «finanziario»), evidenziando così che la redazione avviene in base al principio di competenza economica. Anche per gli enti con ricavi inferiori a 220mila euro viene suggerito il richiamo al semplice «rendiconto per cassa».

Viene proposto, inoltre, di chiarire le modalità con le quali gli Ets devono documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale. Attualmente, l’articolo 13, comma 6, del Cts stabilisce che tale documentazione è inserita nella relazione di missione o nella «relazione al bilancio». Il Cndcec propone di specificare che gli enti con ricavi inferiori a 220mila euro la annotino in calce al rendiconto per cassa, mentre gli Ets che operano in forma di impresa commerciale la inseriscano in nota integrativa.

In parallelo, vengono segnalate alcune possibili modifiche agli obblighi contabili. I commercialisti auspicano su questo un maggiore coordinamento con le norme civilistiche escludendo il ricorso alle scritture contabili in favore del semplice rendiconto per cassa per gli Ets con proventi inferiori a 220mila euro (in coerenza con l’articolo 13, comma 2) e prevedendo che gli Ets non commerciali rappresentino le attività svolte in bilancio d’esercizio, senza redigere un ulteriore apposito documento.

Il Cndcec interviene anche sul trattamento fiscale della raccolta fondi, oggi defiscalizzata solo se svolta in modo occasionale. Nel documento si chiede, in particolare, la non imponibilità delle risorse raccolte a prescindere dalle modalità operative adottate dall’ente (quindi anche per raccolte svolte in forma organizzata e continuativa), purché siano destinate allo svolgimento di attività di interesse generale.

Da ultimo, i commercialisti si soffermano su alcuni specifici aspetti di coordinamento normativo. È il caso del regime fiscale previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, che potranno accedere al Registro unico nazionale beneficiando della nuova disciplina tributaria prevista dal Cts senza possibilità, tuttavia, di cumulare i relativi vantaggi con il regime fiscale della legge 398/91. Su questo aspetto il documento chiede di poter conciliare, limitatamente agli enti sportivi dilettantistici, l’applicazione di entrambi i regimi.

Cndcec, documento sui correttivi al Codice del Terzo settore

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