Titoli in bilancio, svalutazione nel mirino dell’Oic
Svalutazione dei titoli e rivalutazione dei beni d’impresa: su questi due temi l’Oic ha pubblicato ieri due ti documenti interpretativi (rispettivamente n. 4 e n. 5). I documenti confermano l’Interpretativo n. 3 del 2009 a commento del decreto 185/2008, ma evidenziano le modifiche introdotte nel Codice civile dal Dlgs 139/2015 e i conseguenti aggiornamenti dei principi contabili (costo ammortizzato e derivati).
In particolare, quanto al documento n. 4, la norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426, numero 9, del Codice civile con riferimento ai titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2017 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2018. Per i primi si può mantenere (bilancio 2018) il valore d’iscrizione del bilancio 2017, mentre per i secondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
La norma elimina (sterilizza) le perdite, di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato: i derivati ne sono esclusi perché valutati con criteri differenti e soggetti a una classificazione diversa, nell’attivo o nel passivo, a seconda del fair value. Pertanto la deroga non disattiva l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante prevista dall’Oic 32 e neppure la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell’Oic 32 che consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite, valutando l’intero strumento ibrido al fair value se questo è quotato. Inoltre, la deroga non disattiva la valutazione al costo ammortizzato dei titoli dell’attivo circolante nei casi previsti dall’Oic 20 e le disposizioni contenute nell’Oic 26, relative alla conversione dei titoli in valuta estera, che restano valide.
È confermata l’inapplicabilità della deroga ai titoli venduti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio perché in tal caso la perdita è realizzata. L’esempio, contenuto nell’Interpretativo 3 del 2009, adattato con i riferimenti temporali attuali, era il seguente: titolo iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2017 a 100, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2018 è 80, ceduto a 70 nel mese di febbraio 2019: la perdita di 20 (100-80) deve essere rilevata nel bilancio 2018 in quanto definitiva. L’ulteriore perdita di 10 (80-70) è di competenza dell’esercizio 2019, in quanto non è un fatto già verificatosi nel 2018 di cui si ha conoscenza nell’esercizio 2019.
La deroga può riguardare solo alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato, anche se emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, in quanto non è scelta di politica contabile che si applica a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante: tuttavia, nella nota integrativa devono essere specificati i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto della deroga.
In via generale la nota integrativa deve evidenziare anche i minori valori non rilevati in bilancio, motivando perché la perdita di valore è ritenuta temporanea: restano ferme le altre informazioni richieste dai principi Oic 20 (Titoli) e Oic 21 (Partecipazioni).