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Contabilità Iva separata per il poliambulatorio che offre trattamenti medici ed estetici

L’esercizio sistematico di operazioni imponibili ed esenti è una delle condizioni stabilite dalla prassi per l’adozione di contabilità separate

di Giorgio Confente

La domanda

Una Srl esercita attività di poliambulatorio medico offrendo varie specialità che vengono svolte da medici indipendenti collaboratori che fatturano le prestazioni alla società mentre la fatturazione ai pazienti viene eseguita dalla società. Fra i servizi offerti ci sono anche trattamenti estetici (non supportati da prescrizione medica e dunque privi di scopo terapeutico, esempio: iniezioni botuliniche, chirurgia tricologica, eccetera) che vengono assoggettate a Iva 22%. Le relative fatture imponibili Iva emesse ai clienti sono trasmesse allo Sdi e non vengono incluse nella comunicazioni al sistema Tessera sanitaria. Ai fini Iva è stato optato per la separazione ex articolo 36, comma 3, Dpr 633/72 dell’attività di estetica assoggettata a Iva dalle altre attività sanitarie esenti articolo 10, ritenendo che le stesse siano contraddistinte da due diversi codici attività Ateco (centro estetico codice Ateco 2007 86.22.06 ora Ateco 2025 86.22.01; prestazioni sanitarie poliambulatorio codice Ateco 2007 86.22.09 ora Ateco 2025 86.22.03). È corretto il comportamento della società ai fini Iva?
D. S. - Padova

Il comportamento adottato dalla società è corretto. Sono soggetti a Iva, con aliquota ordinaria, i trattamenti meramente estetici privi di finalità terapeutica (ad esempio, iniezioni botuliniche, chirurgia tricologica, eccetera). Infatti, l’esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18) del decreto Iva trova applicazione solo limitatamente alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, il cui scopo principale è la tutela, il mantenimento o il ristabilimento della salute delle...