Titoli e valori mobiliari: esclusione Ace da chiarire
Sterilizzazioni della base Ace in cerca di conferme. Tra le norme del Dm 3 agosto 2017 finalizzate a escludere dall’agevolazione gli impieghi di capitale non preordinati a un rafforzamento produttivo dell’impresa rientra la neutralizzazione dell’agevolazione da effettuarsi fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K dell’Atecofin 2007 e, secondo le Entrate, non può essere oggetto di disapplicazione con un’istanza di interpello probatorio.
La relazione al Dm – innovando il precedente chiarimento reso relativo alla norma analoga presente nella Dit – ha precisato che l’incremento dei titoli e valori mobiliari deve essere rilevato tenendo in considerazione il valore di questi ultimi come emerge dal bilancio, ossia attribuendo rilevanza anche alle eventuali dinamiche valutative di questi strumenti.
Il Dm 3 agosto 2017, per individuare la nozione di titoli e valori mobiliari, richiama l’articolo 1, comma 1-bis, del Tuf, includendo altresì le quote di Oicr. Sono, quindi, esclusi dalla definizione di titoli e valori mobiliari i certificati di deposito, i conti correnti, i depositi bancari e i contratti di pronti contro termine. Non sono, ad oggi, pervenuti chiarimenti in merito all’esclusione delle polizze di assicurazione sulla vita; non c’è dubbio che, dal punto di vista letterale, le polizze non sono incluse nella definizione del comma 1-bis. Tuttavia, alcune tipologie di polizze presentano i “connotati” dell’investimento finanziario e, per queste, qualche dubbio sostanziale si pone.
Altra sterilizzazione è quella relativa all’esclusione dalla formazione della base Ace del conferente dell’utile dell’esercizio non distribuito derivante dalla plusvalenza da conferimento d’azienda (articolo 5, comma 8, lettera b), Dm 3 agosto 2017). Al riguardo, è da segnalare un’asimmetria nella norma laddove non è prevista alcuna sterilizzazione dall’utile di esercizio delle eventuali minusvalenze derivanti dalla stessa operazione. Resta anche da chiarire se la sterilizzazione sia permanente o se il realizzo della partecipazione conseguita dal conferimento può far riespandere l’agevolazione.