Imposte

Tre opzioni contabili per le imprese minori

di Gian Paolo Tosoni

Sono tre le soluzioni contabili per le imprese minori, previste dal nuovo regime per cassa a seguito della riformulazione dell’articolo 18 del Dpr 600/73. La circolare delle Entrate 11/E emanata ieri, indica infatti queste metodologie contabili alternative fra loro:

fermo restando l’obbligo dell’istituzione dei registri Iva, occorre istituire appositi registri di incassi e pagamenti in cui annotare in ordine cronologico i ricavi incassati e i costi sostenuti; ipotesi obbligatoria per i contribuenti non soggetti passivi Iva;

utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte dirette annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando le registrazioni relative ai mancati incassi e pagamenti;

utilizzare i registri anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo specifica opzione senza annotare incassi e pagamenti perché si presumono avvenuti nel periodo di imposta di registrazione delle fatture.

Per i pochi soggetti che dovranno tenere il registro degli incassi e dei pagamenti, in luogo delle generalità del soggetto che effettua o riceve il pagamento è possibile annotare il solo codice fiscale. Permane l’obbligo di annotare anche la fattura o altro documento contabile che certifica l’operazione effettuata. Le annotazioni devono essere eseguite entro 60 giorni dall’effettiva movimentazione del denaro.

Contabilità Iva integrata

La contabilità semplificata per le imprese minori rimane la contabilità Iva integrata con i ricavi e le spese fuori campo Iva, ma rilevanti ai fini delle imposte dirette. La circolare precisa che le fatture di acquisto la cui detrazione Iva venga rinviata entro il secondo anno successivo (termine lungo in corso di abrogazione con la manovrina) devono essere registrate entro 60 giorni dal pagamento ai fini delle deduzione della spesa.

Le operazioni fuori campo Iva (affitti, assicurazioni, tasse comunali deducibili ecc.) devono essere registrate entro 60 giorni dall’avvenuto incasso o pagamento e non dal ricevimento del documento contabile. Gli altri componenti deducibili secondo il criterio di competenza (esempio ammortamenti), devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sempre entro il termine della dichiarazione dei redditi, devono essere riportati l’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Registri Iva

La circolare considera infine la terza via della tenuta della contabilità Iva senza effettuare le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti esercitando una specifica opzione vincolante per un triennio. Queste modalità possono essere scelte da tutti i soggetti, anche dagli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo. In questo caso ricavi e spese sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito nell’anno della registrazione indipendentemente dal pagamento. Per le operazioni fuori campo Iva la circolare non chiarisce se sia sufficiente la registrazione o se occorra anche annotare il pagamento.

Le opzioni

Il regime per cassa è quello naturale e il contribuente può optare per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale e valido fino a revoca. I soggetti che erano già nel 2016 in contabilità ordinaria e intendono continuare ad applicarlo sono vincolati solo per un anno e cioè per il 2017.

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