Valutazioni in bilancio con regole fiscali
La derivazione rafforzata non opera per le valutazioni fiscali che non comportano una diversa qualificazione delle poste. In questi casi prevalgono le disposizioni del Tuir con il mantenimento del doppio binario civile-fiscale. Il chiarimento reso durante Telefisco con riferimento alla valorizzazione fiscale delle commesse ultrannuali può estendersi alle rimanenze e ai lavori infrannuali, all'adeguamento delle poste in valuta al cambio di fine esercizio e alla svalutazione dei crediti successiva alla prima iscrizione.
Derivazione rafforzata
Nel bilancio 2017, le imprese Oic adopter (escluse le micro-imprese) applicano per la seconda volta le ricadute fiscali dei nuovi principi contabili. Il Dm 3 agosto 2017, peraltro, ha stabilito la salvaguardia di eventuali comportamenti non coerenti tenuti con riferimento all'esercizio 2016, sicché l’applicazione inderogabile delle norme di coordinamento fiscale con i nuovi Oic si ha di fatto a partire dal 2017.
L'articolo 83, comma 1, del Tuir, modificato dal Dl 244/2016, prevede che per le imprese Oic adopter valgono anche in deroga alle regole del Testo unico i criteri di classificazione, qualificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili.
L'estensione in sede fiscale delle regole contabili non riguarda però tutte le fattispecie disciplinate dal Tuir. La derivazione non vale (articolo 2, comma 2, del Dm 48/2009) per taluni componenti tassati con criterio di cassa (dividendi, compensi agli amministratori, ecc.), come pure per i limiti alla deduzione di alcuni oneri (autovetture, spese di rappresentanza, ecc.) o alla tassazione di taluni proventi (Pex, dividendi) e il frazionamento in più esercizi del costo dei beni ammortizzabili.
L'impatto automatico dei principi contabili non si estende poi alle valutazioni effettuate in modo indipendente ed autonomo dalle qualificazioni di bilancio (Assonime, circolare 14/2017) e che non sono invece propedeutiche a dette qualificazioni.
Rimanenze e commesse
La sopravvivenza delle regole fiscali sulle valutazioni riguarda, come confermato dalle Entrate a Telefisco, l’obbligo di quantificare le commesse ultrannuali sulla base dei corrispettivi ed anche, correlativamente, quello di determinare al costo i lavori inferiori a un anno (anche se in bilancio sono iscritti con la percentuale di completamento).
Un'analoga differenza si pone per la svalutazione operata in bilancio, in base al presumibile realizzo, delle rimanenze di beni iscritti a costi specifici (ad esempio immobili dalle imprese edili), svalutazione che non ha riconoscimento fiscale in base all'articolo 92 come affermato dalla risoluzione 78/E/2013.
La derivazione rafforzata neppure supera la neutralità fiscale dell'adeguamento delle poste monetarie in valuta al cambio di fine esercizio, con l'obbligo di variazioni temporanee in aumento e in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (articolo 110, comma 3, Tuir). Lo stesso vale per la svalutazione dei crediti effettuata dopo la prima iscrizione, la quale è deducibile solo nei limiti dell'articolo 106 del Tuir (circolare 7/E/2011). Disposizione che non opera invece (come stabilito dal Dm 48/2009) sul differenziale derivante dalla contabilizzazione iniziale col criterio del costo ammortizzato.
Perdite su crediti
Sempre con riferimento ai crediti, per le perdite derivanti da atti valutativi (stima della insolvenza del debitore) si reputa che continuino a prevalere e a non essere derogabili le condizioni dell'articolo 101 commi 5 e 5-bis, con rilevanza, in generale, della data di apertura della procedura concorsuale o degli accordi citati nella norma. Per la deduzione della perdita su crediti nell'esercizio 2017, l'apertura della procedura o l'omologa dell'accordo deve essere avvenuta, come in passato, entro la relativa data di chiusura. In caso di cancellazione, l'articolo 101, già in passato affermava la rilevanza delle regole contabili.