1. In sintesi
Dal 1° novembre 2024 svolgere attività in cantiere non sarà più possibile senza la patente a crediti o una richiesta ufficiale tramite il portale; non è più valida l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti, prevista, in via transitoria solo per il mese di ottobre 2024. Per ottenere la patente a crediti è necessario autocertificare determinati requisiti fra cui il possesso del Durc e, eventualmente, del Durf.
Il Durf, Documento unico di regolarità fiscale, non è un documento obbligatorio ma è un onere o una facilitazione per le imprese che eseguono appalti di manodopera utilizzando attrezzature del committente e che in tale modo possono evitare di produrre al committente tutte le deleghe di pagamento e lista dipendenti impiegati.
Il possesso del Durf inoltre è uno dei requisiti necessari per la patente a crediti (comma 19, articolo 29, Dl 19/2024, lettera e), ma solo “nei casi previsti dalla normativa vigente” (come di seguito individuati).
Il Dl 124/2019 ha introdotto nel Dlgs 241/1997, con effetto dall’1 gennaio 2020, l’articolo 17-bis, per contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali nell’ambito degli appalti.
In particolare le imprese che affidano ad altro soggetto il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200mila, con prevalente utilizzo di manodopera ed impiego di beni strumentali di proprietà del committente e da svolgersi presso le sedi di attività del committente, sono tenuti a richiedere all’appaltatore, che è obbligato a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute, operate sui lavoratori direttamente impiegati nell’opera. Il comma 2 prevede poi il rilascio da parte dell’impresa appaltatrice anche dell’elenco nominativo dei lavoratori, con ulteriori dati, impiegati nel mese precedente nell’opera. Elenco e copia delle deleghe di pagamento vanno rilasciati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute.
Gli obblighi di cui sopra possono però essere sostituiti dal Durf da richiedere all’agenzia delle Entrate con le modalità di cui al provvedimento 54730 del 6 febbraio 2020.
2. Appalto di manodopera, la definizione
I contratti a cui si riferisce l’articolo 17-bis e quindi potenzialmente interessati dal Durf sono individuati in base ai seguenti requisiti:
a) l’affidamento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200mila, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
b) i contratti devono essere classificabili come contratti di manodopera ed in particolare devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di manodopera; prestazione svolta presso le sedi di attività del committente; utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
La circolare 1 del 12 febbraio 2020 ha fornito i seguenti utili chiarimenti circa l’individuazione dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis:
• Opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200mila
Rientrano tutti i rapporti negoziali con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente, con l’utilizzo di beni strumentali dello stesso (ad es. il contratto di cessione dei beni con posa in opera). Sono esclusi i contratti d’opera che riguardano professionisti (articolo 2222, Codice civile). In presenza di affidamenti a più imprese, la valutazione va fatta per ciascuna di esse. Nel caso di Ati questa va intesa unitariamente ai fini della normativa in esame.
La misurazione dell’importo complessivo annuo superiore ad euro 200mila si effettua in base all’anno solare (1°gennaio-31 dicembre), in base ai mesi; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo. Per il calcolo della soglia, si considerano tutti i contratti in essere nell’anno, comprese modifiche contrattuali. Per i contratti di durata annuale o pluriennale con un prezzo predeterminato, il calcolo si effettua in base ad un meccanismo di pro-rata temporis.
• Il prevalente utilizzo di manodopera
Con riferimento al concetto della “prevalenza” di manodopera, per verificarla si pone al numeratore la retribuzione lorda riferita ai soli dipendenti e assimilati, e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera: se il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50% la prevalenza sussiste.
Per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera (manuale ed intellettuale) con obbligo di applicazione di ritenute e quindi vanno compresi i lavoratori con un formale inquadramento lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma che di fatto svolgono lavoro dipendente.
• Le sedi di attività del committente
Le sedi di attività del committente coincidono con tutte le sedi destinate alla stessa attività e quindi sede legale, sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale.
• L’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma
Il prevalente utilizzo della manodopera deve poi avvenire congiuntamente all’impiego di beni strumentali (macchinari, attrezzature ma anche altre categorie di beni) riconducibili in qualunque forma al committente: proprietà, possesso, detenzione. L’occasionale utilizzo di beni strumentali del committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.
3. I vincoli e le limitazioni negli appalti di pura manodopera
In presenza di contratto di pura manodopera come sopra definito si determiano tre differenti conseguenze:
Divieto di compensazione: le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute sui lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Invio dati ai committenti: le imprese appaltatrici devono rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute sui lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute. Le imprese subappaltatrici sono tenute a inviare copia delle deleghe sia al committente originario sia all’ appaltatore.
Inoltre, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono inviare al committente:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’opera;
b) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
c) l’ammontare della retribuzione corrisposta;
d) il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
La sospensione dei pagamenti da parte del committente: in terzo ed ultimo luogo, si pone a carico del committente, l’obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi, qualora l’impresa appaltatrice o affidataria non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le
informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.
4. Le cause di esonero dagli obblighi
Descritto lo scenario della rigida disciplina dei c.d. appalti di manodopera, l’articolo 17-bis al comma 5 prevede una sorta di via d’uscita o meglio una causa di esonero costituita dal possesso del Documento unico di regolarità fiscale.
Infatti è previsto l’esonero dagli adempimento sopra descritti qualora le imprese comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:
a) risultino in attività da almeno tre anni.
b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
c) abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Per verificare questo requisito si fa riferimento: al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio mentre al denominatore si pongono ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.
Per i soggetti aderenti al consolidato fiscale per la determinazione dei complessivi versamenti del numeratore, può essere fatta valere anche l’“imposta teorica” corrispondente al reddito complessivo proprio attribuito al consolidato fiscale (circolare 1/2020). Stesso meccanismo si applica in caso di opzione per il meccanismo della trasparenza fiscale. In riferimento ai soggetti con regime di split payment o reverse charge si tiene conto dell’Iva teorica sulle fatture emesse con tali regimi (risoluzione 53/E/2020).
5. Come si richiede il Durf
Il Durf si richiede presso Ufficio competente dell’agenzia Entrate (i grandi contribuenti devono rivolgersi alla Direzione regionale), compilando apposito modulo di richiesta come da provvedimento del direttore Ade 54730 del 6 febbraio 2020. La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato, con le seguenti modalità:
• mediante il servizio consegna documenti e istanze nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate;
• mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente;
• mediante raccomandata A.R. allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
• mediante pec specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
L’impresa può segnalare all’ufficio eventuali ulteriori dati che ritiene non siano stati considerati. L’ufficio verifica i dati e ne richiede conferma, se necessario, agli agenti della riscossione. Se ne ricorrono i presupposti, si ottiene un nuovo certificato.


