Come fare perAdempimenti

Le agevolazioni per la digitalizzazione delle Pmi

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

  • Quando In presenza di progetti che prevedono la realizzazione di attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione o di investimenti, mediante l’implementazione di tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera

  • Cosa scade La presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni previste per i progetti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese

  • Per chi Pmi, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/Ce

  • Come adempiere Occorre presentare apposita domanda, unitamente all’ulteriore documentazione, secondo le istruzioni che saranno fornite con un prossimo provvedimento del Mise

1In sintesi

L’art. 29, co. 5-9, del Decreto Crescita (Dl 30 aprile 2019, n. 34) prevede la concessione di agevolazioni al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione. Con il Decreto del ministero dello Sviluppo economico del 9 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2020, n. 164, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, sono stati individuati i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili.

Per poter accedere alle agevolazioni occorre presentare apposita domanda, ma è necessario attendere l’emanazione di un provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise, ai sensi dell’art. 7 del Decreto.

2Ambito soggettivo

L’ambito soggettivo della disposizione è individuato dal combinato disposto dei co. 7 e 7-bis del citato articolo 29 e dall’art. 4 del Dm 9 giugno 2020, i quali richiamano le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE. Inoltre, per poter beneficiare delle agevolazioni, le Pmi devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate nell’allegato n. 1 al Decreto;
c) avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;
d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le Pmi in possesso dei suddetti requisiti possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato. In queste ipotesi, le Pmi possono dimostrare di essere in possesso del requisito dei ricavi minimi, mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato.

Nota bene – contratto di rete o di collaborazione
Nel contratto deve emergere una chiara suddivisione delle competenze e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila, il quale deve essere DIH digital innovation hub (lett. d, art. 1, Dm 9 giugno 2020) o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione (lett. e, art. 1, Dm 9 giugno 2020) di cui al Piano nazionale impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le Pmi che, alla data di presentazione della domanda:

a) non risultino avere la disponibilità dell’unità produttiva oggetto dell’intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del registro delle imprese;
b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;
c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero;
d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del Dlgs 231/2001;
e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cpp, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all’art. 2, punto 18, del regolamento Gber (Regolamento Ue n. 651/2014).

Sono, inoltre, escluse dalle agevolazioni le grandi imprese e quelle Pmi che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività rientranti nei settori indicati nella precedente tabella, le imprese possono beneficiare per tali attività delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.

3Progetti agevolabili e misura delle agevolazioni

Dopo aver visto i soggetti che possono accedere alle agevolazioni, analizziamo quali progetti danno il diritto al beneficio e in che misura. In particolare, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, rientrano nell’ambito agevolativo i progetti che prevedono la realizzazione di attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione o di investimenti, mediante l’implementazione di:

a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o
b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
 - all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
 - al software;
 - alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
 - ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’instore customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

Inoltre, i progetti, per essere ammessi alle agevolazioni, devono:

essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei progetti eventualmente agevolati con risorse a valere sul PON IC 2014-2020 che devono essere realizzati nelle aree interessate dall’applicazione del medesimo Programma;
prevedere un importo di spesa non inferiore ad € 50.000 e non superiore a € 500.000;
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, prorogabili, previa richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi;
prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, qualora presentati congiuntamente da più soggetti.

Tipologia di progetti

Progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa (Capo II):

Definizioni
Data di avvio: data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima
Data di ultimazione: data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni ovvero la data di fine dell’attività del personale interno

Costi agevolabili
Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Ulteriori condizioni
Le spese per il personale dipendente di cui alla lett. a) sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al Dm 24 gennaio 2018, mentre gli altri costi sono ammessi sulla base di un tasso forfettario pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.
Le spese sono ammissibili solo se si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto e a condizione che sia stato effettuato il pagamento. Con un prossimo provvedimento ministeriale sono definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi.


Sostegno ai progetti di investimento (Capo III):

Definizioni
Data di avvio: data del primo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni
Data di ultimazione: data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al programma stesso, ancorché pagato successivamente e comunque entro la data di presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni

Costi agevolabili
Le spese ammissibili devono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e dallo stesso pagate e sono quelle relative a:
a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell’impresa;
b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;
c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili;
d) costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
e) costi per i servizi resi alle Pmi beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative, nella misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
- di funzionamento;
- relative alla formazione del personale impiegato dall’impresa;
- imputabili a imposte e tasse;
- inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma;
- correlate all’acquisto di mezzi mobili, anche qualora non targati.

Ulteriori condizioni
Le spese devono:
- essere riferite a costi strettamente finalizzati alla realizzazione del progetto e, nel caso di beni ammortizzabili, essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di spesa;
- essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero strumenti bancari che consentano la piena tracciabilità delle operazioni;
- essere relative a costi sostenuti presso terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- nel caso di immobilizzazioni materiali e immateriali, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- nel caso di immobilizzazioni materiali, essere acquistate allo stato «nuovo di fabbrica»;
- nel caso di servizi di consulenza specialistica e di costi sostenuti a titolo di canone, essere riferibili a servizi resi nel periodo di realizzazione del progetto, come documentabile attraverso i relativi contratti di servizio e/o qualsiasi ulteriore documentazione utile ad avvalorare l’effettivo svolgimento delle prestazioni;
- nel caso di servizi di consulenza specialistica, trattarsi di prestazioni non continuative o periodiche ed esulare dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.


Relativamente alla misura concessa, l’art. 6 del Decreto prevede che le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall’art. 29 del regolamento GBER per i progetti di cui al capo II ovvero dal regolamento de minimis per i progetti di cui al capo III, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:
a) 10% sotto forma di contributo: contributo diretto per i progetti di cui al capo II e in conto capitale per i progetti di cui al capo III;
b) 40% come finanziamento agevolato: Il finanziamento deve essere restituito senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni.
L’erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento n. 1407/2013/UE (aiuti «de minimis»).

4Procedura di accesso e ulteriori adempimenti

La fruizione delle agevolazioni non è automatica, ma come previsto dall’articolo 7 del Decreto, i benefici sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’art. 5 del Dlgs 123/1998, previa presentazione della domanda di accesso.
A tal proposito, occorre specificare che i termini e le modalità di presentazione delle istanze sono definiti con successivo provvedimento del Mise, il quale individuerà anche:

- l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria;
- i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili;
- gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti;
- gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo;
- i criteri di valutazione dei progetti nonché, per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità.

Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare, in alternativa, un progetto di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione ovvero un progetto di investimenti.

Le attività istruttorie sono svolte dal ministero entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il ministero procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per i progetti congiunti, la registrazione dell’aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. In caso di esito negativo, il Mise comunica al soggetto richiedente le cause ostative.

In attesa del provvedimento, il Decreto dispone alcuni adempimenti per i richiedenti. In particolare, al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale proposti con le caratteristiche sopra individuate, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, una proposta progettuale contenente le seguenti informazioni:

- la descrizione dettagliata delle attività previste per la realizzazione del progetto di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione ovvero dei beni/servizi da acquistare nell’ambito del progetto di investimento;
- l’indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;
- la rispondenza del progetto con le finalità di cui al presente decreto, anche con riferimento all’implementazione, nei processi produttivi del soggetto proponente, delle tecnologie, così come dettagliate nell’allegato n. 2 del Decreto;
- l’individuazione di parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurazione.

Inoltre, il soggetto beneficiario è tenuto a:

- effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;
- tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali dell’Ue competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati;
- garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia intervenute nel periodo di realizzazione del progetto.
Infine, si fa presente che i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della Legge 124/2017, nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all’1 percento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice