Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Le scadenze fiscali fino al 15 gennaio: in evidenza la comunicazione per l’assistenza fiscale 2026

di Paolo Sardi

Settimana Fiscale

29 dicembreVersamento acconto Iva 2025

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'acconto Iva.

L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo.

In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

- storico, pari all'88% dell'ultimo periodo dell'anno precedente (dicembre o IV trimestre);

- previsionale, pari all'88% dell'Iva presuntivamente dovuta per l'ultimo periodo mensile o trimestrale;

- analitico: metodo liquidazione anticipata, cioè effettuando la liquidazione dell'Iva fino al 20 dicembre.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Codici tributo: 6013 - versamento acconto per Iva mensile; 6035 - versamento Iva acconto.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


29 dicembrePresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

E' fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli Intra):

- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;

- delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE.

Viene abrogato l'articolo 3, comma 1, Dm 5.10.2010 che fissava il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


29 dicembrePrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Termine per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.

Il versamento riguarda la terza rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco.

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


30 dicembreRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 dicembre 2025, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).

La modifica ha effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


30 dicembreContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° dicembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° dicembre.

Il versamento va effettuato con il modello F24 in via telematica.

N.B. Con riferimento alla sanzione applicabile alla tardiva registrazione dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, aventi durata pluriennale e soggetti a imposta di registro, con la Rm 13 ottobre 2025, n. 56/E l’Agenzia supera le indicazioni della circolare 1° giugno 2011, n. 26/E, paragrafo 9.1 e si adegua all’indirizzo tracciato dalla Corte di Cassazione. Se il contribuente si avvale della facoltà di pagare l’imposta rateizzata (annualità), la sanzione per tardiva registrazione va calcolata sull’imposta dovuta per la prima annualità, in quanto il contribuente ha il diritto di versare solo l’imposta per la singola annualità; commisurare la sanzione all’intero corrispettivo del contratto scinderebbe il nesso di causalità e proporzionalità tra illecito e sanzione (Cassazione nn. 717 e 1453 del 2022 e nn. 1981 2357, 2585, 2606, 10504 e 17657 del 2024).

Nel caso di tardiva registrazione di contratti di locazione soggetti a cedolare secca, si applica la sanzione di 250 euro per omessa registrazione e 150 euro per tardiva registrazione. Dal 1° gennaio 2026 si veda l’articolo 41, Dlgs 173/2024, in quanto l’imposta non è dovuta per l’applicazione di regimi sostitutivi.

Per le annualità successive si applica la sanzione per tardivo versamento ex articolo 13, Dlgs 471/1997 (pari al 25% dell'importo omesso/tardivamente versato, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; dal 1° gennaio 2026 si veda l’articolo 38, Dlgs 173/2024).

È stato approvato il Modello RLI, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, proroghe, cessioni, subentri, risoluzioni, opzione/revoca per la cedolare secca.

Codici tributo: 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.


31 dicembrePresentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva con effetto a partire dal 2027.

N.B. Se il modello viene presentato tra il 1° gennaio e il 30 settembre l'opzione ha decorrenza dal periodo d'imposta successivo. Se il modello viene, invece, presentato tra il 1° ottobre e il 31 dicembre l'opzione ha effetto dal secondo periodo d'imposta successivo.

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello dev'essere sottoscritto da tutti i partecipanti e presentato dal legale rappresentante del Gruppo Iva.

FrequenzaAnnuale


31 dicembreComunicazione applicazione ritenuta 20% da soggetti percipienti le provvigioni

Indicazioni

Termine ultimo per la comunicazione dell'applicazione della ritenuta del 20% da soggetti percipienti le provvigioni.

La ritenuta di acconto che i sostituti devono operare sulle provvigioni, è pari all'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito che attualmente è il 23% ed è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni. Qualora i percipienti dichiarino, tramite presentazione di una comunicazione che attesti i requisiti, ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.

NB. Ex Legge 30 dicembre 2023, n. 213, dal 1° aprile 2024 viene esteso l’obbligo di applicazione della ritenuta (articolo 25-bis, Dpr 600/1973) anche per le provvigioni spettanti agli agenti di assicurazioni per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. A tal fine viene abrogato il riferimento ai sopra indicati soggetti contenuto nel comma 5 dell’articolo 25-bis, che individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta.

La comunicazione dev'essere presentata entro oggi tramite Pec o mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento della dichiarazione, in carta semplice, datata e sottoscritta, con i dati identificativi del percipiente e l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

FrequenzaAnnuale


31 dicembreEsercenti attività di intrattenimento, opzione Iva ordinaria

Indicazioni

Termine ultimo per gli esercenti attività di intrattenimento per l'opzione Iva ordinaria.

Ai sensi dell’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972, per gli operatori esercenti le attività, gli intrattenimenti e i giochi elencati nella Tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade oggi il termine per dare comunicazione all’ufficio Siae delle eventuali opzioni per l’applicazione dell’Iva secondo il regime ordinario.

L'opzione deve essere comunicata al concessionario dell’imposta sugli intrattenimenti – Siae (Società italiana autori ed editori) – competente in relazione al domicilio fiscale. Si ricorda che l’opzione è vincolante fino a revoca, e comunque per un quinquennio.

FrequenzaAnnuale


31 dicembreEnti non commerciali e agricoltori esonerati, acquisti intracomunitari

Indicazioni

Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.

FrequenzaMensile


31 dicembreDichiarazione Iva Ioss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile


31 dicembreImposta di bollo, versamento in modo virtuale

Indicazioni

Scade oggi il termine per il versamento della sesta rata bimestrale per i soggetti autorizzati ad assolvere il bollo in maniera virtuale sulla base della dichiarazione presentata il 31 gennaio 2025, per le Poste Italiane Spa, le banche e gli istituti di credito autorizzati al rilascio di assegni bancari in forma libera.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico.

Codici tributo: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi.

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta.


31 dicembreComunicazione periodica intermediari finanziari

Indicazioni

Termine ultimo per la comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.

FrequenzaMensile


31 dicembreOperazioni in oro, invio della dichiarazione

Indicazioni

Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuate nel mese precedente.

Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) direttamente dal soggetto che ha effettuato l'operazione utilizzando gli appositi modelli e il software denominato "ORO" , entrambi scaricabili dal sito della Banca d'Italia. Il modello deve contenere i dati identificativi del dichiarante e della controparte nonché la natura e le caratteristiche dell'operazione effettuata (data dell'operazione, quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore). E' opportuno conservare la ricevuta di invio della trasmissione telematica. Le operazioni del medesimo tipo effettuate nell'arco di uno stesso mese possono essere raggruppate in un'unica dichiarazione, nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni di riferimento, la quantità ed il valore complessivi.

FrequenzaMensile


07 gennaioTrasmissione dati contabili per destinatari registrati e depositi autorizzati

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio dei dati contabili relativi al mese precedente di:

- Destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono l'attività nel settore dei prodotti energetici (DD 33694/RU/2009);

- Destinatari registrati che svolgo l'attività nel settore delle bevande alcoliche (DD 12695/RU/2009);

- Destinatari registrati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 86767/RU/2009);

- Depositari autorizzati del settore alcoli (DD 25499/UD/2008);

- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nella fabbricazione di aromi (DD 25499/UD/2008);

- Depositari autorizzati che svolgono l'attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 25499/UD/2009).

FrequenzaMensile


10 gennaioTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore energetico

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (DD 52047/2008, Circolare 10/D/2009).

FrequenzaMensile


12 gennaioComunicazione compensi e retribuzioni non fissi e continuativi a dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Indicazioni

Scade oggi il termine per la Comunicazione agli uffici competenti delle Amministrazioni dello Stato incaricate di effettuare il conguaglio ai sensi dell'articolo 29, Dpr 600/1973 degli importo erogati, dei contributi e delle ritenute effettuate.

FrequenzaAnnuale


14 gennaioTrasmissione dati contabili per depositi commerciali del settore bevande alcoliche

Indicazioni

Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività del settore degli alcoli e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse da vino e dalla birra (DD 12695/RU/2009).

FrequenzaMensile


15 gennaioComunicazione disponibilità a prestare assistenza fiscale

Indicazioni

Per i sostituti d’imposta, scade oggi il termine per effettuare la comunicazione ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati della disponibilità a prestare l’assistenza fiscale nel 2026.

La comunicazione avviene in modo diretto.

FrequenzaAnnuale


15 gennaioRavvedimento breve omessi versamenti di imposte e ritenute

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2025.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 1,5% (oltre agli interessi legali).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 1,6% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2025 era pari allo 2% in ragione d'anno).

La modifica ha effetto per gli interessi da ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) maturati dal prossimo anno, come pure per il calcolo degli interessi non determinati per iscritto (articolo 45, comma 2, del Tuir) e degli interessi di mora (articolo 89, comma 5, del Tuir).

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - Sanzione pecuniaria Iva; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


15 gennaioFatturazione differita (formato elettronico)

Indicazioni

Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Dall'1 gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano, salvo alcune specifiche esclusioni tra cui quella che riguarda i contribuenti minimi e forfetari. Tale obbligo non modifica le disposizioni normative di cui all'articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972 e pertanto rimane la possibilità di emettere fattura immediata ovvero fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi alle condizioni sopra già evidenziate.

Con la Cm 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione.

Con la Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.

N.B. Dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse vanno annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) - nell'ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa:

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000;

- mancata/non tempestiva memorizzazione o trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;

- mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è pari al 70 per cento dell'imposta non documentato.


15 gennaioAssociazioni sportive dilettantistiche, registrazioni contabili

Indicazioni

Termine ultimo entro cui le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Annotazione nel prospetto approvato con Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

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15 gennaioFatture di modesto valore

Indicazioni

Termine ultimo per registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300 euro.

Dall'1 gennaio 2019 è prevista l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro. Vanno indicati i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata.

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