Settimana FiscaleAgendaAdempimenti fiscali e previdenziali

Le scadenze fiscali fino al 30 ottobre: le novità per la tardiva registrazione dei contratti di locazione

di Paolo Sardi

Settimana Fiscale

20 ottobreMisuratori fiscali, trasmissione dei dati

Indicazioni

Per i fabbricanti e i laboratori di verifica abilitati, scade oggi il termine per comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel primo trimestre.

FrequenzaTrimestrale


20 ottobreConai, dichiarazione e liquidazione del contributo ambientale

Indicazioni

Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:

- presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l'elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;

- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.

Modalità:

- dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;

- liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.

Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.

Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l’importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l’importazione di merci imballate una procedura ordinaria, una semplificata e per le piccole imprese, anche una procedura forfetaria si veda la Circolare Conai 2 dicembre 2019 e la circolare Conai 17 dicembre 2024.

FrequenzaMensile


27 ottobrePresentazione del Modello 730/2025 integrativo

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (modello 730 integrativo) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

La trasmissione avviene in via telematica

FrequenzaAnnuale


27 ottobrePresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

E' fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli Intra):

- delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;

- delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE.

Viene abrogato l'articolo 3, comma 1, Dm 5.10.2010 che fissava il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall'invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l'elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


28 ottobrePrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la terza rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Rm 239/E2007).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.


30 ottobreContratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° ottobre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° ottobre.

Il versamento va effettuato con il modello F24 in via telematica.

N.B. Con riferimento alla sanzione applicabile alla tardiva registrazione dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, aventi durata pluriennale e soggetti a imposta di registro, con la Rm 13 ottobre 2025, n. 56/E l’Agenzia supera le indicazioni della circolare 1° giugno 2011, n. 26/E, paragrafo 9.1 e si adegua all’indirizzo tracciato dalla Corte di Cassazione. Se il contribuente si avvale della facoltà di pagare l’imposta rateizzata (annualità), la sanzione per tardiva registrazione va calcolata sull’imposta dovuta per la prima annualità, in quanto il contribuente ha il diritto di versare solo l’imposta per la singola annualità; commisurare la sanzione all’intero corrispettivo del contratto scinderebbe il nesso di causalità e proporzionalità tra illecito e sanzione (Cassazione nn. 717 e 1453 del 2022 e nn. 1981 2357, 2585, 2606, 10504 e 17657 del 2024).

Nel caso di tardiva registrazione di contratti di locazione soggetti a cedolare secca, si applica la sanzione di 250 euro per omessa registrazione e 150 euro per tardiva registrazione. Dal 1° gennaio 2026 si veda l’articolo 41, Dlgs 173/2024, in quanto l’imposta non è dovuta per l’applicazione di regimi sostitutivi.

Per le annualità successive si applica la sanzione per tardivo versamento ex articolo 13, Dlgs 471/1997 (pari al 25% dell'importo omesso/tardivamente versato, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; dal 1° gennaio 2026 si veda l’articolo 38, Dlgs 173/2024).

È stato aggiornato il 14 ottobre 2025 il Modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, proroghe, cessioni, subentri, risoluzioni, opzione/revoca per la cedolare secca.

Codici tributo: 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.


30 ottobreRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 ottobre 2025, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Con decorrenza dall'1 gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2% in ragione d'anno (fino al 31 dicembre 2024 era pari allo 2,5% in ragione d'anno).

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Le nuove misure delle sanzioni dall'1 settembre 2024 sono pari a:

- 25% per ritardi oltre i 90 giorni dall'ordinaria scadenza;

- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni;

- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.

Per eventuali indebite compensazioni: per l’indebito utilizzo di crediti non spettanti sono al 25% ed al 70% per gli inesistenti.

Nel caso di credito inesistente i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio e quindi varierà dal 105% al 140%.

Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.

Codici tributo: 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef; 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione; 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva; 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria; 1990 - Interessi sul ravvedimento - Ires; 8907 - Sanzione pecuniaria Irap; 1993 - Interessi sul ravvedimento - Irap; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.


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