I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 3 all'11 dicembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Registro/Concessioni pubbliche

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 dicembre 2020, n. 569
Concessioni demaniali marittime: imposta dovuta anche per la proroga di legge
Il Decreto Rilancio, al fine di introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, ha prorogato per 12 mesi, in forza dell'articolo 199, comma 3, lettera b), la durata delle concessioni per la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto o già scadute tra il 1° gennaio e il 19 maggio 2020.
Le concessioni demaniali marittime sono soggette all'obbligo di registrazione per effetto del combinato dell'articolo 5 del Tur (Dpr 131/1986) e dell'articolo 5 della Tariffa, Parte prima allegata allo stesso Tur. L'imposta di registro, dunque, si applica nella misura proporzionale con aliquota del 2% sull'ammontare complessivo del canone per l'intera durata del contratto.
In caso di proroga, prevista per legge, di tali concessioni, l'agenzia richiama l'articolo 36, comma 3 del Tur, che disciplina i contratti con proroga tacita, per cui «l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo».
Sulla base di queste premesse, con la risposta in esame, si precisa che l'imposta di registro è dovuta anche nel caso della proroga – prevista dalla legge – della concessione per la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri.
L'estensione straordinaria della durata dei conferimenti demaniali non implica l'esenzione dal tributo, per cui l'imposta di registro va comunque calcolata sul canone pattuito per tutta la nuova durata di fruizione. La liquidazione del tributo, dunque, prescinde dalla modalità utilizzata per la formalizzazione della proroga, e fa sorgere per le parti l'obbligo di denuncia della proroga della concessione e quello di pagamento della relativa imposta, commisurata sul nuovo periodo della concessione.
Nello specifico, una volta denunciata l'estensione dalle parti, entro 20 giorni dalla data in cui ha effetto, l'ufficio procederà a liquidare l'imposta di registro, nella misura del 2%, calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga.
Il citato articolo 199 ha disposto che le concessioni demaniali marittime rilasciate nei porti, ancora in corso o scadute tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore del Dl 34/2020, sono prorogate per 12 mesi, in considerazione del calo dei traffici derivato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'agenzia ricorda che il verificarsi di qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo a ulteriore liquidazione d'imposta deve essere denunciato entro 20 giorni dalla data di effetto della variazione della data di scadenza (articolo 19 del Tur).
La proroga dettata dall'articolo 199 del Decreto Rilancio, quindi, va denunciata dalle parti entro 20 giorni dalla data in cui ha effetto. L'ufficio, a seguito di tale denuncia, procederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga, come dalla norma prevista.


Agevolazioni/Credito d'imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 3 dicembre 2020
Fondazioni bancarie: percentuale del credito d'imposta spettante per il 2020
Il codice del Terzo settore, per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato, all'articolo 62, comma 1, Dlgs 117/2017 ha istituito un fondo unico nazionale (Fun) alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (Fob) e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (Onc; trattasi di una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con Dm Lavoro 19 gennaio 2018; cfr. articolo 64, Dlgs 117/2017).
Nel codice del Terzo settore, il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle Fob, dal 2018, un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fun, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Il Dm Lavoro e Mef 4 maggio 2018 stabilisce che, ai fini della determinazione del credito d'imposta, contano i versamenti effettuati al Fun entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Lo stesso Dm stabilisce che l'Onc trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fun, con i relativi codici fiscali e importi. Successivamente l'agenzia, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al Fun, con provvedimento del direttore rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione.
Quindi, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al Fun entro il 31 ottobre 2020 e delle risorse disponibili (10 milioni di euro), la suddetta percentuale è pari al 19,8704%, che costituisce il credito spettante per l'anno 2020 alle Fob.

Agevolazioni/Credito d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 dicembre 2020, n. 567
Cessione di una partecipazione rivalutata: utilizzo del credito d'imposta
Viene esaminato il caso della rivalutazione di una partecipazione ceduta nel «periodo di sospensione» (ossia prima dell'inizio della decorrenza degli effetti fiscali).
La risposta fornisce indicazioni circa la modalità di utilizzo del credito d'imposta – pari all'imposta sostitutiva – versata ai sensi dell'articolo 1, commi dal 940 al 950, legge 145/2018.
La società istante fa presente che nel 2018 ha rivalutato una partecipazione iscritta in bilancio, versando, come indicato dalle disposizioni della legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi da 940 a 950, della legge 145/2018), l'imposta sostitutiva. Nello stesso anno, l'istante ha ceduto la partecipazione rivalutata a titolo oneroso, determinando così l'inefficacia della rivalutazione e l'insorgere di un credito d'imposta a suo favore pari all'imposta versata. Considerando le attuali disposizioni che prevedono la compensazione per i crediti d'importo superiore a 5.000 euro solo successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi (articolo 3, commi da 1 a 3, Dl 124/2019; tale misura si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019), chiede quale sia il corretto iter per recuperare il credito maturato.
Con la risposta viene precisato che il credito va indicato nel quadro RN del modello Redditi SC 2020 (campo «altri crediti d'imposta», rigo RN14, colonna 4), affinché concorra alla liquidazione dell'Ires di periodo, eventualmente dando origine ad un'eccedenza a credito da utilizzare in compensazione.
Pertanto, il credito d'imposta maturato a seguito della cessione a titolo oneroso di una partecipazione rivalutata attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva, potrà essere recuperato tramite la presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito stesso.
Di conseguenza, considerato che il pagamento dell'imposta sostitutiva e la cessione della partecipazione sono avvenuti entrambi nel corso del periodo d'imposta 2019, l'agenzia precisa che l'utilizzo del credito in compensazione esterna deve essere subordinato alla presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito, restando esclusa la presentazione di un'apposita istanza (soluzione suggerita dall'istante), e superando anche la risposta ad interpello n. 24/2019 in considerazione del fatto che le nuove disposizioni subordinano la possibilità di effettuare le compensazioni alla preventiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.


Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 dicembre 2020, n. 570
Lavori su casa con attività di Bed&Breakfast: la detrazione spetta al 50% per via dell'uso promiscuo
L'edificio unifamiliare ad uso residenziale (costituente abitazione del proprietario), nella quale viene esercitata anche attività di Bed&Breakfast, è ammesso alla detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020). L'attività è svolta in forma imprenditoriale, attraverso una Snc che fa capo al proprietario.
Dato che non si tratta di un condomìnio, non opera la regola che consente la fruizione del 110% in relazione a tutte le unità immobiliari dell'edificio condominiale, anche non abitative, purché queste ultime non siano percentualmente prevalenti nel fabbricato.
E poiché non si tratta neppure di un edificio unifamiliare interamente adibito ad attività imprenditoriale, che per definizione resta escluso dal Superbonus (Cm 24/E/2020), la detrazione spetta (nel limite di due unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 119, comma 10, Dl 34/2020), anche se in misura ridotta, dato l'utilizzo misto.
Infatti, come già chiarito con la Rm 24 gennaio 2008, n. 18/E (ma anche, più di recente, con la Cm 8 luglio 2020, n. 19/E) – che si esprimeva in relazione alla detrazione spettante a fronte di spese per il recupero edilizio di immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale – «la detrazione va ridotta al 50 per cento anche nell'ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale)», con l'effetto che la detrazione si applicherà «al 50% delle spese effettivamente sostenute». Il chiarimento vale anche per gli interventi relativi al risparmio energetico, come pure «alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici».
Il chiarimento, evidentemente, deve valere anche per le unità immobiliari dotate di autonomia funzionale con accessi e impianti indipendenti, anche se all'interno di un condominio.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 dicembre 2020, n. 571
Lavori iniziati prima dell'1 luglio 2020: occorre il rilascio dell'Ape che attesti la situazione ante inizio lavori
Con riferimento agli interventi di efficienza energetica il comma 3 dell'articolo 119, Dl 34/2020 dispone che, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, Dl 63/2013 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'Attestato di prestazione energetica (Ape), di cui all'articolo 6, Dlgs 192/ 2005, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati e le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al Dm 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. ecobonus) si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del decreto stesso. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui decreto Mef e Mise 19 febbraio 2007.
Con la risposta in commento viene analizzata la questione del rilascio dell'Attestato di prestazione energetico (Ape) per i lavori già iniziati alla data dell'1 luglio 2020, data di entrata in vigore del Superbonus 110%.
Si chiarisce che per attestare il salto in avanti di due classi energetiche (articolo 119, comma 3, Dl 34/2020), in questi casi, non è più possibile il rilascio dell'Ape anche prima dell'inizio dell'intervento, che sarebbe invece necessario in una situazione normale (Dm 6 agosto 2020, punto 12 dell'Allegato A).
In tali casi – spiega l'agenzia delle Entrate – l'Ape potrà essere redatto anche successivamente all'inizio dei lavori, ma dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data del loro inizio. In sostanza, il tecnico dovrà attestare la situazione esistente al momento in cui è stato attivato il cantiere.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 dicembre 2020, n. 572
Cappotto termico anche su una parte dell'edificio condominiale: necessaria l'ampiezza dell'intervento e l'avanzamento di due classi energetiche
Sotto il profilo oggettivo, nell'ambito degli interventi trainanti finalizzati all'efficienza energetica, il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) spetta per le spese sostenute per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore (cd. immobile non residenziale nel suo complesso), è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
Con la risposta in esame si afferma che la detrazione del 110% spetta anche se l'assemblea condominiale approva un intervento edilizio limitatamente ad una parte delle unità immobiliari facenti parti dell'edificio (unità site al primo piano). Le unità del piano terra, rappresentate da negozi, non sono interessate dall'operazione.
È però necessario che l'intervento edilizio (realizzazione del cappotto termico) interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e purché sia garantito l'avanzamento di due classi (a livello energetico) per l'intero edificio.
Nell'ipotesi descritta i singoli condòmini possono beneficiare del 110% relativamente alle spese a loro carico (in funzione della spesa loro imputata in base ai millesimi di proprietà), sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati.


Contenzioso/Liti pendenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 dicembre 2020, n. 566
Definizione delle liti pendenti: possibile la rivalsa delle somme versate
La definizione agevolata delle liti non cambia la natura delle somme versate.
Le somme versate in occasione della definizione delle liti pendenti conservano la medesima natura che avevano nell'accertamento originario. Pertanto, qualora la controversia originaria fosse stata generata da un accertamento in materia di ritenute, gli importi versati dovrebbero essere imputati a tale titolo. L'istante è una società che aveva ricevuto un finanziamento da una società ungherese. Sugli interessi derivanti da tale finanziamento non erano state operate ritenute, in forza della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni. L'agenzia delle Entrate ha tuttavia contestato che l'effettivo beneficiario degli interessi del finanziamento non era la società ungherese, bensì una società residente nelle Bermuda. Di conseguenza, è stata accertata l'omessa effettuazione delle ritenute nella misura applicabile ai soggetti ubicati in paradisi fiscali (all'epoca, il 27%).
Ne è nato un contenzioso tributario, nelle more del quale l'istante ha aderito alla definizione delle liti pendenti (articolo 6, Dl 23 ottobre 2018, n. 119). Viene ora chiesto se, con riferimento alle somme pagate per la definizione, fosse possibile l'esercizio della rivalsa nei confronti della società ungherese ovvero di quella ubicata nelle Bermuda, in quanto le somme versate a tale titolo conservano comunque la natura giuridica di ritenuta.
Già in passato si era affermato, in tema di Iva, che il debitore d'imposta potesse rivalersi nei confronti della controparte in occasione del versamento dell'imposta in caso di sanatoria, in forza di quanto disposto dall'articolo 60, comma 7, Dpr 633/1972 (Cm 23/E/2017).
Per queste stesse ragioni, nella risposta in commento si rileva che l'importo pagato dev'essere a tutti gli effetti trattato come una ritenuta. Sulla questione della rivalsa l'agenzia afferma la propria incompetenza, in quanto secondo la giurisprudenza le controversie tra sostituto e sostituito non appartengono al rapporto tributario ma alla sfera privata, e sono devolute al giudice ordinario (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15032/2009).


Società/Conferimento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 dicembre 2020, n. 568
Conferimento in realizzo controllato: determinazione della plusvalenza
L'articolo 177, comma 2, del Dpr 917/1986 prevede che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, del Codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. La disposizione, pertanto, prevede che detti conferimenti si qualifichino come operazioni realizzative, ma consente di controllare la valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. regime a realizzo controllato, che può anche determinare la piena neutralità dell'operazione, qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita). In presenza dei presupposti delineati dalla norma, il valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento non viene determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir (es. valore normale), bensì in base all'aumento di patrimonio netto contabile effettuato dalla conferitaria; pertanto, il comportamento contabile adottato dalla società conferitaria si riflette – ai fini reddituali – in capo al soggetto conferente.
Preme evidenziare che il regime di realizzo controllato di cui all'articolo 177 citato opera solo con riferimento alle operazioni produttive di plusvalenze (o, al limite, di neutralità), restando esclusi dall'ambito di applicazione della norma i conferimenti minusvalenti. In mancanza nella norma di un esplicito riferimento alla determinazione delle minusvalenze, occorre rifarsi al principio generale e ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute esclusivamente le minusvalenze determinate ai sensi del citato articolo 9 del Tuir (Rm 38/E/2012).
L'aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (che deriva dal valore di iscrizione della partecipazione oggetto di conferimento da parte della società conferitaria) per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto (in capo al conferente) della partecipazione conferita comporta per il conferente l'emersione di una plusvalenza pari alla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.
Con la risposta in esame si afferma che in caso di conferimento in realizzo controllato – ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del Dpr 917/1986 – ai fini della determinazione del risultato fiscale dell'operazione (plusvalenza ovvero piena neutralità «indotta») occorre prendere in considerazione l'incremento del patrimonio netto della società conferitaria corrispondente al singolo conferimento.
Già con la Cm 14 giugno 2010, n. 33/E era stato affermato che in presenza dei requisiti dell'articolo 177, comma 2, del Tuir, ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza (ovvero ai fini di indurre la neutralità), occorre prendere in considerazione l'incremento del patrimonio netto della società conferitaria corrispondente al singolo conferimento.
Il regime fiscale in parole si applica anche se, a seguito della predetta operazione di conferimento (nella quale il conferitario acquisisce il controllo di una società target), viene effettuato un aumento di capitale (sottoscritto tra i soci in maniera non proporzionale) con finalità di rideterminazione/redistribuzione in capo ai soci delle quote di capitale sociale e delle riserve della conferitaria.


Dogane/Depositi

Circolare agenzia delle Dogane 3 dicembre 2020, n. 47/D
Depositi e distributori minori: contabilità dei prodotti e comunicazione di attività
Dall'1 gennaio 2021 (articolo 5, comma 1, lettera c), numeri 1.1) e 1.2), Dl 124/2019 e articolo 130, comma 2, lettera b), Dl 34/2020) decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all'agenzia delle Dogane e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, previsti dall'articolo 25, comma 4, Dlgs 504/1995 (TUA), per gli esercenti: depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cd. «depositi minori»); apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cd. «distributori minori»).
Gli impianti minori soggetti a comunicazione di attività includono sia i depositi che i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.
Verificata la regolarità formale della comunicazione, all'esercente viene attribuito un codice identificativo dell'impianto minore. Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di effettuare sopralluoghi per le verifiche del caso.