I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 16 al 25 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Agevolazioni

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 22 giugno 2021, n. 8

Legge «Antispreco»: quando si applica l'agevolazione Iva

Si considerano distrutti ai fini Iva (e quindi l'operazione è non soggetta all'imposta ma con diritto alla detrazione in capo al donante) i beni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere d) (igiene e cura della persona, integratori), d-bis) (libri e supporti integrativi, come anche prodotti di cartoleria e di cancelleria) e d-ter) (prodotti tessili e abbigliamento), legge 166/2016 (legge «Antispreco») a condizione che: siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b) della stessa legge (enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro compresi gli enti del Terzo settore); siano ancora astrattamente idonei all'utilizzo; non siano più commercializzati, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale ed avendo subìto una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita (ad esempio, beni rimasti pressoché privi di valore commerciale e ritirati dal circuito di vendita in quanto obsoleti, per tecnologia o per design) o comunque non più rispondenti alle esigenze di mercato; oppure non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso, che ne alterano in modo rilevante il valore economico.Nell'ambito della legge «Antispreco», ai fini dell'agevolazione Iva il requisito della presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l'idoneità all'utilizzo o altri motivi similari, non si riferisce alla locuzione «non più commercializzati», ma solo all'espressione «non idonei alla commercializzazione». L'agenzia ha specificato che per quanto concerne gli «altri motivi similari» ammessi al beneficio, questi debbano riguardare circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto, e quindi riscontrabili anche in sede di controllo.Si ricorda che il legislatore, con l'introduzione dell'articolo 16 della legge «Antispreco», ha sostanzialmente ampliato la platea dei beni che possono essere oggetto di tale cessione, inizialmente costituiti solo dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici. In precedenza, il regime di favore era stato ammesso – in vigenza di una analoga disposizione agevolativa – ai prodotti di telefonia non più commerciabili perché obsoleti (Rm 254/E/2008); anche l'articolo 54, comma 1, legge 342/2000 aveva stabilito che l'Iva non si applica «ai prodotti editoriali e alle dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione» ceduti gratuitamente ad enti locali, scuole, orfanotrofi, o istituti religiosi.L'agenzia precisa, inoltre, che trattandosi di una disciplina agevolativa non si può darne un'interpretazione estensiva, essendo la norma finalizzata al recupero e alla donazione di determinati beni per fini solidali.

Iva/Split payment

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 giugno 2021, n. 424

Scissione dei pagamenti: recupero dell'imposta erroneamente applicata

Un Comune riceve una fattura a fronte di alcune opere di urbanizzazione commissionate. La fattura espone l'Iva con aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta al 10%.Poiché nel caso di specie opera il meccanismo della scissione dei pagamenti, il committente non assume la qualifica di debitore d'imposta, per cui non ha facoltà di variare autonomamente, neppure sulla base di un parere pro veritate di un professionista che attesta la correttezza dell'aliquota ridotta, l'Iva addebitatagli in rivalsa. Tale facoltà è rimessa esclusivamente al cedente o prestatore. In questo caso, quindi, il Comune committente potrà presentare istanza di rimborso entro 2 anni dalla data del versamento dell'imposta (articolo 30-ter, comma 1, Dpr 633/1972). La disposizione sulle note di variazione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 26, Dpr 633/1972, prevede che «Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25». E il successivo comma 3 dispone che «La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7». La norma, quindi, evidenzia che la facoltà di avvalersi dello strumento della nota di credito per rettificare l'Iva erroneamente addebitata spetta esclusivamente al cedente/prestatore, considerando che è il responsabile delle eventuali errate aliquote. Il Comune committente, invece, destinatario di una fattura per cui opera il meccanismo dello split payment, non assumendo la qualifica di debitore d'imposta, non potrà variare autonomamente l'imposta addebitatagli in rivalsa. Potrà però presentare istanza di rimborso, ai sensi del citato articolo 30-ter, secondo cui «Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».Considerando, però, che nel caso in esame la maggiore imposta è stata versata mediante il meccanismo dello split payment, l'agenzia ritiene che il fornitore debba indicare nell'istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l'ente committente. In alternativa, se la richiesta di rimborso è presentata direttamente da quest'ultimo, l'istanza dovrà essere firmata anche dal fornitore, anch'esso responsabile di eventuali rimborsi illeciti.

Irap/Versamento

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 22 giugno 2021, n. 425 e 23 giugno 2021, n. 434

Trasformazione progressiva: esonero dal versamento Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020)

L'agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di fruizione dell'esonero dei versamenti Irap previsto dall'articolo 24, Dl 34/2020 in caso di trasformazioni omogenee progressive (da Snc a Srl).Nel caso di specie, la trasformazione ha comportato, dal punto di vista fiscale, la chiusura di due distinti periodi d'imposta:- il periodo ante trasformazione (1° gennaio 2020-31 gennaio 2020), con presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap, utilizzando, rispettivamente, i modelli Redditi 2020 SP e Irap 2020;- il periodo post trasformazione (1° febbraio 2020-31 dicembre 2020), con presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap, utilizzando, rispettivamente, i modelli Redditi 2021 SC e Irap 2021.Alla luce dell'operazione prospettata, per il periodo ante trasformazione, il primo acconto Irap non andava versato (in quanto successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, rientrante nell'ambito applicativo del citato articolo 24, Dl 34/2020. Invece, per il periodo post trasformazione, il primo acconto Irap doveva essere versato, in quanto non rientrante nel suddetto esonero (risposta 434).Inoltre, la società costituita il 1° ottobre 2019, che ha stabilito una durata di 15 mesi per il primo esercizio sociale, con primo esercizio «a cavallo» (dalla costituzione al 31 dicembre 2020), non deve effettuare i versamenti dell'Irap in scadenza a giugno 2021, ossia il versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020 e la prima rata di acconto relativo al periodo d'imposta 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. La ratio dell'articolo 24 del Decreto Rilancio, quella cioè di sostenere imprese e professionisti colpiti dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria, porta a ritenere applicabile la disposizione agevolativa anche alle attività avviate nel 2019, che certamente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso all'entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020) (risposta 425).Infine, l'agenzia avverte che, essendo l'esenzione in argomento qualificabile come aiuto di Stato, la società dovrà compilare il rigo IS201 del modello Irap 2021, con l'indicazione del codice aiuto generico 999 (Cm 25/E/2020, paragrafo 1.1.4).

Irpef/Ammortizzatori sociali

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 giugno 2021

Socio di cooperativa: la NASpI esentasse erogata in unica soluzione

Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 12, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) al fine di comunicare l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.Il Dlgs 22/2015 ha dettato le regole in materia di ammortizzatori sociali, in linea con l'articolo 38, comma 2 della Costituzione, che definisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione. In particolare, l'articolo 1 ha istituito un'indennità mensile di disoccupazione, la NASpI, con la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro. Il successivo articolo 8 prevede che il lavoratore, che ha diritto alla corresponsione della NASpI, può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta, non ancora erogato, a titolo, tra gli altri, di incentivo per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.In questo caso l'Inps, erogatore della NASpI, non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2020, e certificherà, in qualità di sostituto d'imposta, la corresponsione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione unica (articolo 4, Dpr 322/1998).Il lavoratore interessato, per il riconoscimento dell'esenzione, deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. Inoltre, lo stesso è tenuto ad allegare alla domanda di anticipazione, con le modalità individuate dall'Inps, i seguenti documenti: attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio e nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio, insieme all'indicazione degli estremi per la successiva verifica; stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del presidente della cooperativa, che attesta l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività a lui assegnata; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), in cui il richiedente dichiara di destinare l'intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall'articolo 2, Dpr 322/1998.

Registro e ipo-catastali/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 giugno 2021, n. 413

Comunione di immobili con imposta di registro all'1%

L'atto di messa in comunione, avendo effetti pari (ma di direzione opposta; risposta a interpello 526/2019) a quelli del contratto di divisione, ha natura dichiarativa e sconta l'imposta dell'1% (articolo 3, della Tariffa, Parte I, Dpr 131/1986). L'atto di comunione dà origine ad una comunione con quote soggettive speculari a quelle proprie dei beni pre-posseduti.Due coniugi intendono stipulare, conferendo i rispettivi compendi immobiliari di uguale valore e divenendo titolari di una quota ideale della massa comune, una comunione di beni. A seguito della stipula del contratto di comunione, ciascun coniuge (comunista/conferente) diviene titolare – a fronte delle due diverse proprietà conferite all'unica massa – di una quota della nuova comproprietà di valore esattamente corrispondente al valore della proprietà esclusiva pre-posseduta.

Registro e ipo-catastali/Cessione immobiliare

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 giugno 2021, n. 420

Criterio del «prezzo-valore»: applicabile anche alle pertinenze

Secondo l'articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266, «per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico», cioè dal valore catastale. La disposizione riguarda sia gli immobili a uso abitativo che le relative pertinenze.Affinché il meccanismo del «prezzo-valore» risulti applicabile alle pertinenze di un immobile abitativo, devono ricorrere molteplici condizioni: nell'atto di cessione dev'essere evidenziato il vincolo che rende il bene servente una proiezione del bene principale (articolo 817 e seguenti del Codice civile, definizione valevole anche ai fini fiscali) e l'immobile pertinenziale dev'essere suscettibile di valutazione automatica, dotato quindi di una propria rendita catastale.Per la qualificazione della natura pertinenziale di un bene, dunque anche da un punto di vista fiscale, si deve verificare la sussistenza di due requisiti (Rm 149/E/2008): a) uno oggettivo per cui il bene pertinenziale deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene principale; b) uno soggettivo consistente nella effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale.Il regime agevolato può riguardare una molteplicità di pertinenze, senza restrizioni di numero o di tipologia, purché sia individuabile in modo certo il rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto al bene principale, il quale, ai fini del godimento della disposizione in esame, deve necessariamente essere un immobile ad uso abitativo.Nel caso di specie, ossia una compravendita riguardante due immobili abitativi e i circostanti terreni agricoli, si potrà fruire della tassazione «prezzo-valore» limitatamente alle abitazioni, mancando per i terreni agricoli i necessari requisiti di pertinenzialità.Inoltre, il fatto, riferito dall'istante, che la proprietà venga acquistata per concederla in comodato a un'associazione che si occupa di equini dedicati a bambini e disabili la cui rappresentante legale sarà proprio la futura acquirente, fa ritenere che il bene accessorio è servente rispetto al proprietario e non rispetto al bene principale. La giurisprudenza ha più volte ribadito che nella relazione pertinenziale l'utilità dev'essere arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario (Corte di Cassazione, sentenza 11970/2018). La prova dell'asservimento pertinenziale, precisa inoltre la Suprema Corte, grava sul contribuente e dev'essere rigorosa, al fine di evitare il perseguimento della semplice attenuazione del prelievo fiscale.

Imposta locale sul consumo/Dichiarazione

Dm 21 giugno 2021

Campione d'Italia: l'imposta locale sul consumo (ILCCI) trova il modello

E' stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) per l'anno d'imposta 2020 di cui all'articolo 1, comma 565, legge 160/2019 e all'articolo 24, Dm 16 dicembre 2020, il cui termine di presentazione è fissato al 30 giugno 2021.Il comunicato stampa del Mef datato 5 febbraio 2021 ha definito le modalità applicative dell'imposta.

Dichiarazioni dei redditi/Precompilata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 giugno 2021, n. 416

Sistema Tessera Sanitaria: esonerato all'invio il laboratorio di analisi Covid autorizzato a causa dell'emergenza

Il laboratorio di analisi autorizzato in via d'emergenza ad effettuare la diagnosi di virus Covid-19 non è tenuto alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.Nel caso di specie si tratta di un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività tecnico diagnostica su animali e non su persone, il quale è stato autorizzato in emergenza dalla Regione, in via eccezionale e nel tempo dalla pandemia, a utilizzare i propri laboratori per la diagnosi su pazienti e non su animali, peraltro effettuando il prelievo dei campioni con personale sanitario (infermieri) fornito dalla Regione e non alle proprie dipendenze. Diversamente, per avere un'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di laboratorio diagnostico su pazienti, l'istante avrebbe dovuto seguire l'iter previsto dalla legge Regionale.Per l'Amministrazione finanziaria, l'autorizzazione della Regione, con cui l'istante è stato ricondotto nella rete dei laboratori, allo scopo di garantire maggiore tempestività nell'esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS CoV-2, non è riconducibile ad un'autorizzazione a effettuare prestazioni diagnostiche su persone concessa secondo le modalità disciplinate dalle disposizioni legislative, trattandosi di un provvedimento di urgenza per il solo periodo dell'emergenza epidemiologica. Né rileva la circostanza che i campioni siano prelevati, anche presso i cd. Drive-in, previa prescrizione medica dal personale sanitario (infermieri) fornito dalla Regione. Pertanto, il laboratorio istante non può essere ricondotto tra i soggetti che erogano servizi sanitari per i quali è consentita la deduzione o la detrazione della spesa (articolo 3, comma 3, Dlgs 175/2014).

Dichiarazioni dei redditi/Contributi Covid

Risposta interrogazione parlamentare 23 giugno 2021, n. 5-06180

Dichiarazione dei redditi: mancata indicazione degli aiuti Covid

Il Mef ha affrontato la questione relativa alle difficoltà legate alla necessità di indicare in più quadri del modello Redditi 2021 i contributi e gli altri aiuti erogati nel corso del 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid-19.Viene chiarito che la mancata indicazione dell'importo degli aiuti percepiti nel modello dichiarativo, non incidendo sull'imponibile o sull'imposta e non arrecando pregiudizio ai controlli fiscali, non ha alcuna conseguenza di tipo sanzionatorio relativamente a tali profili.Tuttavia, viene ricordato che la mancata registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato comporta l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, Dm 31 maggio 2017, n. 115, secondo cui l'inadempimento – cui consegue l'impossibilità per l'agenzia delle Entrate di aggiornare le registrazioni presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) – determina l'illegittima fruizione dell'aiuto individuale.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 giugno 2021, n. 423

Intervento di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico

Il caso esaminato riguarda un intervento eseguito mediante demolizione di due edifici unifamiliari e ricostruzione di un unico edificio composto da due unità immobiliari.Ancorché l'intervento di demolizione e ricostruzione sia inquadrabile nella categoria della ristrutturazione edilizia, le spese relative all'incremento di volume non risultano agevolate. L'agenzia precisa che, a differenza del Super-sisma bonus, la detrazione fiscale legata al Super-ecobonus (articolo 119, Dl 34/2020) non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam.In caso di demolizione e ricostruzione in chiave antisismica e di miglioramento energetico di due fabbricati vicini (di cui uno solo dotato di impianto di riscaldamento) ubicati in zona sismica 2, il cui risultato sarà un solo edificio più grande (con sagoma e volume diversi dai preesistenti immobili), composto da due unità immobiliari, l'unico proprietario potrà fruire del Superbonus per i lavori antisismici, ma solo alcuni di quelli di ristrutturazione ed energetici potranno godere dei benefici fiscali.Concludendo, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste, il contribuente potrà fruire del Superbonus sulle spese per gli interventi antisismici realizzati su entrambi gli edifici unifamiliari demoliti, mentre per quelli di riqualificazione energetica potrà accedere all'agevolazione solo in relazione alle spese sostenute per l'edificio dotato di impianto di riscaldamento, fermo restando che per tali ultime spese il beneficio non si applica alle spese sostenute per la parte eccedente il volume ante-operam.Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione o dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.Infine, considerato che il contribuente chiede anche di poter agevolare la sostituzione degli infissi, l'agenzia osserva che – siccome i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi, e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dall'allegato 1) al Dm 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni – può essere valorizzata la sola situazione finale e che, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al Dm Sviluppo economico 6 agosto 2020 (Decreto Asseverazioni) devono essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 23 giugno 2021, nn. 430 e 431

Cooperativa a proprietà indivisa: fruizione della detrazione del 110%

Vengono chiarite le modalità di fruizione del Superbonus del 110% (articolo 119, commi 1-3, Dl 34/2020) nel caso di interventi posti in essere da cooperative di abitazione a proprietà indivisa. In particolare, il Superbonus potrà trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute sia per i lavori trainanti sulle parti comuni dell'edificio sia per quelli trainati sulle singole unità – nel rispetto dei limiti di spesa e di detrazione normativamente previsti per ciascuna delle due tipologie di interventi (trainanti e trainati) – se congiuntamente: 1) l'immobile è interamente o parzialmente posseduto dalla cooperativa (con talune unità di proprietà di terzi e conseguente presenza di un condominio); 2) le unità abitative di cui la cooperativa è proprietaria risultano assegnate in godimento ai soci.Nel caso in cui, invece, alcune delle unità vengano concesse in locazione a terzi: a) per gli interventi trainanti, il Superbonus del 110% spetterà solo qualora la superficie complessiva delle unità assegnate ai soci sia superiore al 50%; b) per gli interventi trainati il beneficio risulterà fruibile con riferimento alle sole unità assegnate a questi ultimi (e non anche per quelle concesse in locazione a terzi non soci).

Immobili/Ecobonus e sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 giugno 2021, n. 433

Riqualificazione energetica e sisma bonus acquisti: cumulabilità

L'articolo 1, commi da 344 a 349, legge 27 dicembre 2006, n. 296, (e successive proroghe e modificazioni) e l'articolo 14, Dl 63/2014 consentono la detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) di una quota percentuale delle spese sostenute in relazione a determinati interventi, volti al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti (cd. ecobonus).La Rm 34/E/2020 ha chiarito che si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetti ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni-merce o patrimoniali.Quindi la detrazione sugli interventi in parola può essere riconosciuta, al ricorrere di tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia, anche in relazione ad interventi su un immobile posseduto da una società, non utilizzato direttamente, ma destinato alla vendita.L'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 prevede che qualora gli interventi, allo scopo di ridurre il rischio sismico, siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.In particolare, la norma si riferisce espressamente agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e nel mutuare le regole applicative del cd. sisma bonus (precedenti commi del citato articolo 16). Il sisma bonus acquisti si differenzia dal semplice sisma bonus in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.A seguito del rinvio operato nel comma 4 dell'articolo 119, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) all'articolo 16, Dl 63/2013, agli acquirenti delle cd. case antisismiche si applica la maggiore aliquota prevista dall'articolo 119 (Superbonus 110%).Si ricorda, però, che in relazione alla detrazione per acquisto di case antisismiche, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013, è necessario che ricorrano tutte le altre condizioni normativamente previste, tra cui la circostanza che le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che, in base agli interventi di prassi intervenuti sulla tematica della cumulabilità tra detrazioni sulle spese sostenute per interventi edilizi e su quelle sostenute per acquisti di unità immobiliari (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir; risposta a interpello 2 febbraio 2021, n. 70), risulta possibile sostenere che se l'impresa di costruzione o ristrutturazione effettua sull'intero edificio interventi di demolizione e ricostruzione, la stessa potrà beneficiare sia dell'ecobonus che del sisma bonus, fermo restando che, se si avvale del sisma bonus, gli acquirenti delle singole unità potranno - a loro volta - beneficiare della detrazione (Irpef) per l'acquisto di cui all'articolo 16-bis, comma 3 del Tuir, mentre diviene precluso il sisma bonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013).

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 giugno 2021, n. 428

Investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno: nel bonus anche l'Iva indetraibile

Nel computo dell'ammontare dell'investimento che dà diritto alla fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, legge 208/2015) rientra anche l'Iva totalmente indetraibile per effetto del pro- rata pari a zero.Infatti, il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato dev'essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (Cm 34/E/2016).Già nella Cm 44/E/2009, relativa all'agevolazione detta «Tremonti-ter» (articolo 5, Dl 78/2009), era stato affermato che l'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata in generale «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale»; però, era stato subito dopo precisato, che «resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l'Iva totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero».Sul punto preme osservare che il principio contabile Oic 12 non distingue affatto tra Iva parzialmente o totalmente indetraibile, ma afferma che, in generale, il trattamento contabile dell'Iva su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.La stessa Amministrazione finanziaria ha chiarito che «qualora in sede contabile sia possibile imputare direttamente l'Iva indetraibile ad uno specifico bene patrimoniale, tale impostazione non possa non assumere rilevanza anche agli effetti fiscali» (Cm 15 maggio 1997, n. 137, risposta 15.12).

Agevolazioni/Adeguamento ambienti di lavoro

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 giugno 2021, n. 432

Niente bonus adeguamento ambienti di lavoro alla fondazione commerciale

Una fondazione che si occupa della diffusione ed elaborazione della cultura, nel 2020 ha effettuato alcuni investimenti per garantire la didattica a distanza e consentire lo smart working (software, licenze per l'utilizzo di piattaforme webinar, laptop, ecc.), in modo da garantire, attraverso l'acquisto di strumenti e tecnologie, lo svolgimento dell'attività lavorativa.L'articolo 120, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto un credito d'imposta pari 60% dei costi sostenuti nello scorso anno, fino a un massimo di 80.000 euro, per gli interventi diretti all'adeguamento degli ambienti in modo da consentire, contemporaneamente, il proseguimento dell'attività lavorativa e il rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus. Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio sono state suddivise in due gruppi: uno relativo agli interventi agevolabili (ad esempio di tipo edilizio e di messa in sicurezza degli edifici) e l'altro agli investimenti, che comprendono, tra l'altro, l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (provvedimento agenzia delle Entrate 10 luglio 2020; Cm 20/E/2020).Il beneficio è destinato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione in determinati luoghi aperti al pubblico (alberghi, bar, terme, musei, teatri, ecc.). Si tratta di enti commerciali.Possono, inoltre, beneficiare dell'agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, che non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del Tuir, anche se non svolgono una delle attività individuate dalla misura agevolativa aperte al pubblico (Cm 9/E/2020). Si tratta di enti non commerciali.La fondazione che svolge attività commerciale non può beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 120, Dl 34/2020 in relazione alle spese sostenute per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-Covid perché – pur esercitando un'attività commerciale – non rientra tra i soggetti «aperti al pubblico».La fondazione istante, infatti, come risulta dallo stesso interpello, è un ente commerciale (articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir) e dichiara di svolgere attività commerciale, quindi, non rientra tra gli organismi senza scopo di lucro ammessi al beneficio. Né può usufruire del tax credit per l'attività d'impresa perché non opera in uno dei settori con codice Ateco ammesso all'agevolazione.In sintesi, la fondazione non può beneficiare del credito d'imposta per mancanza del requisito soggettivo.

Redditi di impresa/Avviamento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 giugno 2021, n. 429

Cessione del ramo d'azienda: deducibilità immediata dell'avviamento

La sopravvenienza passiva derivante dall'eliminazione dell'avviamento conseguente alla cessazione dell'attività di un ramo d'azienda concorre alla determinazione del reddito – nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene – ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del Tuir, poiché rappresenta la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.La risposta sembra superare la precedente Rm 29 luglio 2005, n. 111/E con cui l'agenzia delle Entrate aveva affermato che, in caso di eliminazione dall'attivo patrimoniale dell'avviamento, il valore residuo di tale posta poteva essere ammortizzato negli esercizi successivi in base ai criteri disposti dall'articolo 103, comma 3, del Tuir.

Consolidato fiscale/Opzione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 giugno 2021, n. 426

Mancata comunicazione dell'opzione per il consolidato: è ammessa la remissione in bonis

Se il comportamento concludente attesta l'esercizio dell'opzione, la mancata comunicazione – dimenticata in perfetta buona fede – per la tassazione di gruppo può essere sanata con l'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, Dl 16/2012.L'esercizio dell'opzione va esercitata tempestivamente (nel modello Redditi 2020 per il triennio 2020-2022), ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera d), del Tuir.La Cm 42/E/2016 aveva già affermato che, laddove il termine prescritto dall'articolo 119 non venga rispettato e sia anche decorso il termine di 90 giorni (per presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva), è possibile sanare l'omissione avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis. Il perfezionamento avverrà indicando l'esercizio dell'opzione nella prima dichiarazione utile (nel caso, il modello Redditi 2021, ossia entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, il cui termine di presentazione scade dopo quello previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso) e con il pagamento di una sanzione pari a 250 euro, tramite F24 e senza possibilità di compensazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997).Anche la Cm 38/E/2012, nel commentare le intenzioni del legislatore rilevabili nella relazione illustrativa della norma, ebbe modo di affermare che l'obiettivo della norma è salvaguardare il contribuente in buona fede, escludendo dal beneficio il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale che rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.La buona fede può essere ravvisata, ad esempio, nei comportamenti adottati dal contribuente in relazione al calcolo della base imponibile consolidata e alla liquidazione dell'Ires dovuta (risposta a interpello 82/2019).

Società/Società di comodo

Risposta interrogazione parlamentare 23 giugno 2021, n. 5-06289

Disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo nel periodo Covid

L'agenzia delle Entrate valuterà, caso per caso, gli interpelli presentati dalle società, risultate di comodo, che intendano dimostrare come l'emergenza Covid-19 abbia reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva.Circa la causa di disapplicazione riferita alle «società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225» non viene fornita risposta, lasciando intendere che la suddetta causa non sembra possa essere ritenuta valida ai fini della disapplicazione della disciplina in esame.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 22 giugno 2021, n. 43/E

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: soppresso il codice tributo

E' stato soppresso il codice tributo 6918 (istituito con la Rm 2/E/2021) per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-Covid, di cui all'articolo 120, comma 2, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).Il bonus (60% dei costi affrontati nel 2020 fino a un massimo di 80.000 euro) era utilizzabile dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2021 (articolo 1, commi 1098 e 1099, legge 178/2020), conseguentemente la sua validità cessa dal 1° luglio 2021.