Controlli e liti

Liti in Cassazione, doppio binario per chiudere prima della sentenza

Ultimi giorni per i contribuenti che intendono chiudere le liti pendenti in Cassazione: scade lunedì 16 gennaio il termine per fruire della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti alla Cassazione

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Ultimi giorni per i contribuenti che intendono chiudere le liti pendenti in Cassazione: scade lunedì 16 gennaio il termine per fruire della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti alla Cassazione. La legge di Bilancio 2023, al comma 204 dell'articolo 1 e unico, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186 a 203 (cioè in alternativa alla chiusura delle liti pendenti), la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

In particolare, la norma consente ai contribuenti, che non sono stati integralmente soccombenti nei gradi di merito, di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della lite, alle condizioni ivi indicate.

Il perfezionamento

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e con il pagamento degli importi dovuti. Perciò, a partire dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge 130/2022, e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio), per ciascuna controversia tributaria autonoma, cioè relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, con allegata la copia di un documento di riconoscimento del firmatario dell'istanza e la quietanza del versamento eseguito con il modello F24, che va fatto in unica soluzione.

Controversie definibili e valore

Sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Cassazione per le quali l'agenzia delle Entrate risulti:

1. integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100mila euro, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;

2. soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse. Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, a prescindere dai tributi in esso indicati.

Per controversie tributarie pendenti, si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (16 settembre 2022), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 16 settembre 2022.

Esempio di lite definibile

L'esempio che segue è di un contribuente che ha ricevuto un accertamento per il 2010, con richiesta di Irpef per 17.362,00 euro, addizionale regionale 611,00 euro, addizionale comunale 175,00 euro, sanzioni 18.148,00 euro, in totale 36.296,00 euro. Il valore della lite, costituito dalle sole imposte, è di 18.148,00 euro. Gli esiti del contenzioso sono stati altalenanti, con sentenza di primo grado interamente favorevole al contribuente e annullamento dell'accertamento, e sentenza di secondo grado interamente favorevole all'ufficio, con riforma della sentenza di primo grado, e riconoscimento della validità dell'accertamento.

Tenuto conto che l'agenzia delle Entrate è risultata soccombente in primo grado, il contribuente può definire la lite, pagando il forfait del 20% delle imposte accertate e, quindi, l'importo di 3.629,60 euro (20% di 18.148,00). In questo modo, evita anche di pagare le eventuali spese di lite e le incertezze del contenzioso che negli ultimi anni è diventato un terno al lotto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Quindi nessuna delle parti, ufficio o contribuente, può chiedere alla parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio.

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