La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla legge di Bilancio rappresenta l'ennesima possibilità volta a deflazionare il contenzioso nei confronti del Fisco.
Tuttavia, come puntualmente si verifica, si rischia con alcune singolari interpretazioni di compromettere nella sostanza la finalità del legislatore: di regola, infatti, alcuni dubbi interpretativi si trasformano in dinieghi della definizione, che impugnati a loro volta, inflazionano il carico dei giudici tributari.
In tale contesto, la giurisprudenza formatasi sino a oggi in relazione ai dinieghi espressi per le pregresse definizioni agevolate, potrebbe offrire lo spunto “interpretativo” di alcune situazioni dubbie.
È il caso, ad esempio, delle sanzioni collegate o meno al tributo: la nuova norma, così come le precedenti, esclude il pagamento delle sanzioni solo se collegate al tributo, con la conseguenza che la distinzione dell'una o dell'altra categoria è fondamentale ai fini del buon esito della definizione agevolata.
Recentemente la Cassazione (37597/2022) ha chiarito che è collegata al tributo la violazione che abbia dato luogo, in concreto, a una evasione d'imposta o, comunque, abbia arrecato un pregiudizio per l’imposizione.
Non è collegata, invece, la condotta che si sia limitata a cagionare un pregiudizio per le azioni di controllo da parte dell’Ufficio, l’illecito non si associa a una ripresa dell’imponibile.
In altri termini, assumono rilievo, ai fini della nozione di collegamento al tributo, le violazioni che incidono sulla determinazione ovvero sul pagamento dell'imposta, ossia le violazioni sostanziali e non quelle di natura formale.
Per tali ragioni, la Cassazione ha confermato la definibilità della controversia riguardante le sanzioni irrogate per l'omessa effettuazione e versamento di alcune ritenute. Nella specie, la contribuente poiché aveva versato le imposte, aveva definito la lite, senza alcun pagamento, con la mera presentazione della domanda.
Altro frequente dubbio applicativo, in un qualche modo risolto dalla giurisprudenza, riguarda le somme da scomputare dal totale dovuto che secondo la norma (comma 196) sono quelle già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
Secondo la Cassazione (37519/2022) i versamenti che il contribuente può scomputare devono essere connotati da “stabilità e definitività”, escludendo quanto oggetto di una pretesa restitutoria coltivata dal contribuente.
Nella vicenda, l'interessato aveva proposto un giudizio di ottemperanza prima della presentazione della domanda di definizione agevolata e dopo tale istanza, erano stati erogati i relativi rimborsi.
Il contribuente si difendeva affermando che al momento di presentazione della definizione non sapeva che le somme (oggetto di ottemperanza) sarebbero state successivamente restituite e pertanto le aveva scomputate dal totale dovuto.
Secondo la Suprema corte, tuttavia, è rilevante il momento della presentazione della definizione agevolata allorché il contribuente aveva già manifestato la volontà di ottenere il rimborso degli importi versati in corso di giudizio. Per tale ragione, quindi, le somme oggetto di richiesta di rimborso non dovevano considerarsi come “già versate” ai fini del dovuto per la definizione.
Le ulteriori questioni affrontate recentemente dalla Cassazione riguardano la qualificazione degli atti impositivi e la rilevanza di un giudicato interno ai fini dell'individuazione del valore della lite.
Si tratta di principi che, sebbene riferiti alla penultima definizione agevolata (Dl 119/2018) sono certamente attuali e applicabili, con l'auspicio evidentemente che anche gli uffici fiscali ne facciano tesoro, proprio per evitare il proliferarsi di controversie legate ai dinieghi della definizione.
In tale contesto, comunque è bene ricordare che l'eventuale diniego deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 (comma 200) e secondo la Cassazione (36314/2022) si tratta di un termine perentorio, decorso cioè inutilmente il quale la definizione agevolata è perfezionata.

