Adempimenti

Con il nuovo Cad sanzioni fiscali con firma digitale

di Laura Ambrosi

Firma digitale anche per gli atti di accertamento, liquidazione ed irrogazione di sanzione: è questa la novità in ambito fiscale più rilevante delle modifiche introdotte al codice dell’amministrazione digitale (Cad), in vigore dallo scorso 27 gennaio 2018.

Il Cad disciplina l’uso di strumenti informatici per la gestione dei rapporti tra Pa e cittadino. In tale contesto, è prevista la possibilità di sottoscrivere documenti informatici con firma digitale. Alcuni uffici dell’agenzia delle Entrate, fin dalla fine del 2016, avevano sostituito negli atti impositivi la sottoscrizione del direttore con la “firma digitale”. Il contribuente riceveva un atto cartaceo, formalmente firmato in digitale, per il quale era impossibile ogni riscontro. Peraltro, solo dopo alcuni mesi gli uffici hanno inserito il codice Qr, previsto dal Cad per la sostituzione della firma autografa.

Tuttavia, l’articolo 2 comma 6 del Cad, prime delle ultime modifiche, escludeva espressamente l’applicazione di tali metodi, «limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale». La locuzione «atti di controllo fiscale», effettivamente, non era di immediata comprensione, perché poteva includere qualunque atto fiscale, dal verbale di verifica all’avviso di accertamento, così come riferirsi solo agli atti prodromici. Ne conseguivano dei dubbi sull’applicabilità del Cad agli atti impositivi dell’agenzia delle Entrate, per di più notificati in formato cartaceo.

Il Dlgs n. 217/2017, in vigore dal 27 gennaio 2018, ha modificato l’articolo 2, prevedendo espressamente che «ferma restando l’applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria», con Dpcm sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del Cad alle «attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale».

La norma ora è inequivocabile: espressamente autorizza l’utilizzo del Cad agli atti impositivi derogando, invece, ad uno specifico decreto l’uso per gli atti di controllo fiscale.

Si presta, invece, ad una duplice interpretazione la decorrenza. Da un lato, infatti, la distinzione tra atti impositivi, rispetto agli atti di controllo fiscale, potrebbe significare che la prima categoria è (da sempre) stata esclusa dalla seconda, con la conseguenza che anche in passato era applicabile il Cad.

Dall’altro, invece, la locuzione «ferma restando l’applicabilità» per gli atti di accertamento, potrebbe riguardare la subordinazione rispetto al decreto. Vale a dire, che per gli atti impositivi, non è necessario attendere il decreto specifico così come invece lo è per gli atti di controllo fiscale.

In questo caso, però, la norma confermerebbe che solo dal 27 gennaio 2018 è applicabile il Cad per gli avvisi di accertamento. A sostegno di tale tesi, potrebbe tornare utile, trattandosi di tributi, l’articolo 1 dello Statuto dei contribuenti secondo cui l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto se qualificata espressamente come tale. Nella specie, non è stata qualificata interpretativa, con la conseguenza che dovrebbe trovar applicazione solo in futuro.

Nella relazione alla modifica del Cad era stato rilevato che la disposizione avrebbe dovuto dare continuità, quasi a voler precisare che da sempre fosse stato applicabile anche per gli atti impositivi. Tuttavia, così come il neointrodotto articolo 20, ai fini del registro sembrerebbe non applicabile retroattivamente, a prescindere dai documenti preparatori, poiché manca la qualifica di norma interpretativa, parimenti dovrebbe dirsi per il Cad.

In caso contrario, infatti, si verificherebbe che, per norme favorevoli al contribuente, valgono solo i testi normativi letteralmente, per norme che invece “sanano” pregressi errori degli uffici, sono retroattive a prescindere.

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