Imposte

Biogas, introiti calcolati neutralizzando il caro-energia

Il limite introdotto dal decreto Bollette (Dl 34/2023) per evitare un prelievo eccessivo sui produttori

di Alessandra Caputo

Le società agricole che conducono impianti di biogas e hanno esercitato l’opzione per la tassazione catastale dichiarano i redditi dei terreni fino alla soglia di 2.400.000 Kw annui; per la produzione di energia oltre questa soglia, il reddito è determinato in misura forfettaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a Iva, con esclusione della componente incentivo, un coefficiente di redditività del 25% (comma 423, legge 266/2005). Per l’anno 2022, il prezzo massimo da applicare per la valorizzazione della componente energia è pari a 120 euro/MWh.

Il decreto Bollette (Dl 34/2023) ha introdotto un tetto massimo per i ricavi derivanti dall’attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agroforestale che consentirà ai produttori agricoli di biogas di non avere una tassazione molto più elevata a causa dei recenti aumenti sui prezzi dell’energia. L’articolo 6 del decreto dispone, infatti, che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 – ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia eccedente la franchigia di 2.400.000 kWh – la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’Arera e il valore di 120 euro/MWh. Considerato che la delibera Arera prevede un prezzo medio per l’anno 2022 pari a 298,05 euro/MWh, i produttori di energia da biogas determineranno il reddito da assoggettare a imposizione tenendo conto del prezzo di 120 euro/MWh che è inferiore e che è all’incirca, al prezzo pari a quello del 2021 (periodo ante aumenti).

Le imprese agricole che producono biogas dovranno, quindi, seguire i seguenti passaggi per la determinazione delle imposte:

1 calcolare il totale dei kWh prodotti nel corso dell’anno in base alle fatture di competenza emesse;

2 scomputare la franchigia di 2.400.000 kWh che rientra nel reddito determinato catastalmente (quindi reddito agrario rivalutato del 70% e poi di un ulteriore 30% nonché, nel caso in cui in terreno sia detenuto in proprietà o per altro diritto reale, del reddito dominicale rivalutato dell’80% e poi ancora di un 30%);

3 calcolare la base imponibile relativa alla produzione di energia extra-soglia applicando ai kWh eccedenti il minore tra il prezzo di Arera;

4 determinare l’imposta applicando Irpef di competenza.

Ai fini dichiarativi, le società che compilano il quadro RF indicano nel rigo RF9 il reddito determinato catastalmente e il reddito determinato forfettariamente secondo le regole prima viste; e nei righi RF31 ed RF55, rispettivamente la variazione in aumento dei costi dell’attività e la variazione in diminuzione dei ricavi dell’attività.

Le società di persone che applicano il regime della contabilità semplificata e che, quindi, compilano il quadro RG devono barrare la casella «società agricola comma 1093» e indicare, nel rigo RG11, il reddito determinato catastalmente.

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