Imposte

Sanatoria ricerca e sviluppo, la proroga favorisce il ravvedimento

Le attuali regole rendono poco attrattiva la scelta del riversamento. Il condono non è tombale e non si escludono responsabilità penali

di Edoardo Belli Contarini

Il termine per il riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S maturati negli anni 2015-2019, previsto al 30 settembre, poi prorogato al 31 ottobre, verrà posticipato. Con un emendamento al decreto Aiuti ter (Dl 144/2022), si prevede uno slittamento oltre il 30 novembre, con rinvio forse di un anno sia per la domanda, sia per il versamento della prima rata.

L’auspicata proroga consentirebbe di ponderare meglio la convenienza della sanatoria, i cui benefici sono l’abbuono degli accessori, ma con restituzione del credito; la dilazione triennale per il riversamento, in assenza di un avviso di recupero e la causa di non punibilità del delitto ex articolo 10-quater, Dlgs 74/2000, da verificare però comunque dall’Agenzia in ossequio al “doppio binario”.

Nonostante il provvedimento delle Entrate del 1° giugno 2022, le criticità del condono, che non è di tipo “tombale”, non sembrano superate. Anzi, di recente, l’Agenzia ha inviato molti avvisi di alert di anomalia, riscontrati “a tavolino”, cioè in base al bilancio e alle dichiarazioni presentate (quadro Ru), mettendo in dubbio il requisito della novità dell’attività di R&S ed esortando le imprese alla sanatoria con ricadute sul versante penale.

Ma ciò dimostra all’evidenza che il presupposto della novità è intercettabile con i controlli automatizzati ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e quindi in caso di incertezza tecnica non si tratta di “crediti inesistenti” ma di “crediti non spettanti” (articolo 13, comma 5, Dlgs 471/1997). Del resto, se gli investimenti in R&S sono stati realizzati, allo stesso tempo non possono tacciarsi di “inesistenza”.

In questa prospettiva, il provvedimento di clemenza non sembra vantaggioso. L’eventuale illecito, derivante da un’opinabilità tecnica di fondo, potrebbe punirsi tutt’al più con la sanzione più mite del 30% e non già del 100%, dovrebbe accertarsi nel termine di decadenza più breve (quattro anni invece di otto) e potrebbe ricondursi - al limite - all’ipotesi attenuata del delitto di indebita compensazione (art. 10-quater, comma 1).

Inoltre, anche a prescindere dalla sanatoria, la responsabilità penale dovrebbe escludersi, tenuto conto sia dell’incertezza normativa e dell’esimente anche penale ex articolo 15, sia degli adempimenti prescritti per fruire del credito R&S, cioè delle indicazioni da esplicitare in nota integrativa, nel quadro Ru della dichiarazione, nella relazione tecnica e nella certificazione contabile (articolo 4, comma 1bis).

Tutto ciò dovrebbe incidere sotto il profilo dell’elemento psicologico del delitto: è vero che è sufficiente il dolo generico, ma al cospetto di questa disclosure, all’organo amministrativo potrebbe rimproverarsi una “colpa grave” sulla falsariga dei bonus edilizi (Dlgs 472/1997, articolo 5, comma 3; circolare 33 del 6 ottobre 2022).Dunque, la definizione agevolata non sembra così attraente, al netto della tematica squisitamente tecnica dell’innovazione realizzata o meno con gli investimenti finanziati dal contributo.

Va aggiunto che un’eventuale sanatoria parziale, con il meccanismo del cherry picking, cioè con restituzione dei crediti maturati e compensati in relazione soltanto ad alcuni progetti meno innovativi, non riporta “sotto-soglia”, trattandosi di delitto a consumazione istantanea, e quindi non riverbera automatici effetti davanti al tribunale, che dovrebbe in ogni caso appurare e accettare la validità di un condono tributario senza pagamento integrale ma frazionato.

Piuttosto, nella pendenza dell’ulteriore proroga, prima che venga notificato un avviso di recupero, si potrebbe optare per il ravvedimento operoso, il cui onere va computato sulla sanzione del 30%. Costa un po' di più, ma almeno la causa di non punibilità è già disciplinata a regime (Dlgs 74/2000, art. 13, comma 1 ).

Ben venga quindi l’ulteriore proroga del riversamento spontaneo, la cui adesione al buio mal si concilia anche con la giurisprudenza almeno fino ad oggi favorevole alle imprese.

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