Controlli e liti

Accertamento sintetico del reddito, immobili e veicoli sono «indici redditometrici»

di Romina Morrone

In materia di accertamento sintetico del reddito, il giudice tributario, una volta accertata l’esistenza della disponibilità di un alloggio o di un veicolo, non ha il potere di privare tali «indici redditometrici» del loro valore presuntivo, ma deve limitarsi a valutare le prove contrarie offerte dal contribuente, tenendo conto anche dell’entità di tali redditi e della durata del loro possesso. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ ordinanza n. 20369 del 24 agosto .

I fatti. La Ctr del Lazio ha accolto il ricorso di un contribuente, ritenendo che l’avviso di accertamento sintetico, relativo all’anno d’imposta 2008, non era fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Avverso la sentenza, l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando (anche) violazione dell’articolo 38, Dpr n. 600/73 poiché il giudice di appello aveva affermato sia che gli «indici reddito metrici» costituivano una presunzione relativa semplice e non legale, sia che le allegazioni difensive e probatorie del contribuente erano adeguate a contrastare la stessa presunzione. La Corte ha ritenuto fondate le censure.

L’ordinanza. I giudici di legittimità hanno ribadito (n.17487/16) che, in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ex articolo 2, Dpr n.600/73 applicabile ratione temporis, una presunzione “legale” di capacità contributiva. Ciò in quanto, secondo lo schema dell’articolo 2728 Codice civile, è la stessa legge ad imporre di ritenere conseguente, al fatto (certo) della disponibilità dei beni, l’esistenza di una determinata «capacità contributiva». Nella fattispecie esaminata, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli «specifici elementi indicatori di capacità contributiva» esposti dall’ufficio, non avrebbe potuto privare (tra l’altro, con considerazioni generiche) tali elementi del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Avrebbe dovuto limitarsi,invece, a valutare la prova che il contribuente aveva offerto in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni.
A tale riguardo, la Corte ha precisato che la prova documentale contraria, ammessa per il contribuente dall’articolo 38, Dpr n.600/73 nel testo vigente, non riguardava la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso quali circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata era stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cassazione, n. 25104/14).

L’ordinanza n.20369/17 della Cassazione

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