Accisa sull’alcol: per l’esenzione conta la natura del prodotto, non la prova d’uso ex post
Secondo il Tribunale Ue l’esenzione per l’alcol contenuto negli aromi destinati ad alimenti e bevande analcoliche non può essere giudicata in base alla dimostrazione retrospettiva dell’utilizzo
L’esenzione dall’accisa per l’alcol contenuto negli aromi si applica quando quei prodotti sono destinati a essere usati per fare alimenti o bevande analcoliche con titolo inferiore all’1,2 per cento. E non può essere negata solo perché non si dimostra retroattivamente che l’aroma è stato effettivamente impiegato: in sostanza, conta la destinazione e la natura del prodotto, non la prova ex post del suo utilizzo. Questo è il principio reso dal Tribunale Ue con la sentenza del 22 ottobre 2025 nella ...