Imposte

Concordato biennale e ravvedimento per le annualità 2019 - 2023

Chi sceglie l’imposta sostitutiva con rata unica deve effettuare il versamento nel 2026 entro il 15 marzo; i codici tributo dello scorso anno devono essere aggiornati

a cura di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

Il legislatore ha previsto anche per quest’anno la possibilità, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che, relativamente al biennio d’imposta 2025-2026, hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb), di adottare - per le annualità dal 2019 al 2023 - il cosiddetto “ravvedimento speciale”, questa volta disciplinato dall’articolo 12-ter, del Dl 84/2025, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Si tratta, di fatto, della riproposizione della norma (articolo 2-quater, del Dl 113/2024) che aveva consentito lo scorso anno, ai soggetti che avevano applicato gli Isa e che avevano aderito Cpb, di adottare - per le annualità dal 2018 al 2022 - il regime di ravvedimento disciplinato dal medesimo articolo.

Nuovi, chiaramente, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva, che può essere effettuato in alternativa:

  • in un’unica soluzione, non prima del 1° gennaio 2026 ed entro il 15 marzo 2026;
  • mediante pagamento in un numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

In quest’ultimo caso, il ravvedimento si perfeziona, per ciascuna delle annualità, mediante il pagamento di tutte le rate, mentre il pagamento di una delle rate successive alla prima, se effettuato entro il termine della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Al momento non sono ancora stati pubblicati i codici tributo per il versamento, anche se è plausibile che possano essere “riutilizzati” quelli istituiti lo scorso anno con la risoluzione 50/E del 17 ottobre 2024, ossia i codici tributo:

  • 4074 denominato «Cpb – Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024»;
  • 4075 denominato «Cpb - Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024»;
  • 4076 denominato «Cpb - Imposta sostitutiva dell’Irap – Ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024».

Tuttavia, tali codici tributo fanno riferimento specifico al Dl 113/2024, per cui sarà in ogni caso necessaria l’emanazione di una nuova risoluzione che li integri con riferimento al Dl 84/2025.

Va detto che, se in molti casi l’adesione al Cpb poteva di per sé risultare poco interessante per il contribuente, a convincerlo ad aderire al Cpb in alcune situazioni è stata anche quest’anno proprio la possibilità di poter aderire al ravvedimento speciale.

Alcune software house che producono e commercializzano i gestionali di area fiscale, in particolare quelli di elaborazione dei modelli Redditi, che già lo scorso anno avevano dovuto provvedere alla realizzazione della funzionalità necessarie a gestire il cosiddetto “ravvedimento speciale” collegato all’adesione al Cpb, potrebbero aver già aggiornato e rilasciato tali funzionalità.

Si tratta delle funzionalità legate alla valutazione di convenienza, in grado di estrapolare, per ciascuna delle cinque annualità potenzialmente interessate dal ravvedimento speciale, tutti i dati di calcolo in relazione ai contribuenti che in tali annualità avevano applicato gli Isa, ossia ad esempio:

  • l’avvenuta presentazione del modello Isa;
  • il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato;
  • il punteggio Isa ottenuto;
  • in base al punteggio Isa ottenuto, il coefficiente da applicare al reddito dichiarato, per determinare la base di calcolo dell’imposta sostitutiva;
  • la base di calcolo dell’imposta sostitutiva conseguentemente calcolata;
  • in base al punteggio Isa, il coefficiente da applicare alla base imponibile dell’imposta sostitutiva calcolata, per determinare l’imposta sostitutiva;
  • l’imposta sostitutiva calcolata.

In base alle esigenze dei propri clienti, le software house hanno provveduto e/o provvederanno:

  • alla realizzazione del solo “valutatore”;
  • alla predisposizione delle deleghe F24 di versamento, che potrà essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2026 in un’unica soluzione ovvero mediante pagamento rateale in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

La scelta di effettuare una o più di queste implementazioni, ovvero anche nessuna di queste, ricade nell’ambito della sfera competitiva di ciascuna azienda, che prende liberamente le sue decisioni anche in base alle richieste pervenute dai propri clienti.

AssoSoftware supporterà le aziende associate che abbiano comunque deciso di realizzare le funzionalità richieste dai propri clienti, nel dirimere tutti i dubbi interpretativi che emergeranno in fase di sviluppo dei software, interfacciando l’agenzia delle Entrate per ottenere tutti i necessari chiarimenti.

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