Accise, rimborsi entro due anni
È tardiva l’istanza di rimborso dell’accisa presentata oltre due anni dal pagamento e ciò anche se il ritardo è dipeso da cause sopravvenute. A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con la sentenza n. 13724 depositata ieri.
Una società impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’accisa su prodotti petroliferi forniti all’Arma dei Carabinieri. Secondo l’Ufficio, la richiesta era stata presentata tardivamente rispetto alla data del pagamento, ma la contribuente sul punto rilevava che la citata istanza era stata presentata solo quando l’Arma dei Carabinieri aveva rilasciato l’attestazione relativa alla spettanza.
Entrambi i giudici di merito confermavano la spettanza del diritto della contribuente e l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, riformando la decisione, ha innanzitutto rilevato che l’articolo 14 del Dlgs 504/1995, ha introdotto una regola generale secondo la quale il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento.
Tale previsione trova applicazione anche nel caso in cui l’accisa sia stata debitamente pagata, ma sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo stesso.
Nella specie la Ctr aveva erroneamente ritenuto che il calcolo della decadenza potesse decorrere dal rilascio dell’attestazione, ma la Cassazione ha precisato che trattandosi di termini dettati per finalità di interesse pubblico, non sono ammesse proroghe in favore di nessuna delle parti interessate.
Cassazione, sezione V civile, sentenza 13724 del 31 maggio 2017